La legge sul sovraindebitamento prevede due strade per poter attivare le relative procedure.
L’utente può rivolgersi presso il Tribunale competente per territorio oppure presso un Organismo di Composizione della Crisi (c.d. O.C.C.).
La Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza 8 agosto 2017 n. 19740, introduce un principio che andrà a modificare profondamente la prassi sinora utilizzata.
A parere della Suprema Corte, laddove sul territorio è presente un Organismo di Composizione della Crisi, l’istante non può rivolgersi al Tribunale ma deve obbligatoriamente attivarsi presso l’OCC presente sul territorio (se possibile scegliendo tra i vari presenti).
Ad onor del vero, già in passato, il Tribunale di Siracusa con decreto 169/2016 si era espresso in senso affine a quello della Cassazione. La sentenza però non aveva avuto alcun riflesso sulla prassi utilizzata nei vari Tribunali.
La ratio del provvedimento
La motivazione del provvedimento della Cassazione è da ricercarsi nelle differenze esistenti tra i due metodi di accesso (istanza al Tribunale o all’OCC).
Ai sensi dell’art. 19 comma 9, L. 3/2012, il debitore che presenta l’istanza al Tribunale si vedrà assegnato dal Tribunale medesimo un professionista per lo più recuperato dagli elenchi dei curatori fallimentari.
Sicuramente tale professionista è il più idoneo per poter seguire tali procedure, ma d’altra parte non risulta essere specializzato in tali adempimenti.
Diversamente l’Organismo di composizione della Crisi (OCC) deve essere registrato presso apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e garantire specifici profili di indipendenza e professionalità.
In effetti, si tratti di organismi formati da personale qualificato e specializzato, nonché, sottoposti a controlli di qualità.
Gli OCC nascono proprio per svolgere le procedure di sovraindebitamento istituite dalla Legge 3/2012 e pertanto non considerare che tali organismi siano i prescelti ad adoperare in tale ambito comporterebbe una errata interpretazione della volontà del legislatore.
Come descritto nella suddetta Ordinanza 19740/2017:
Va da sèche tale disposizione (ndr art. 15, comma 9, L 3 del 2012) ha da essere riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con iscrizione di essi nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, il che è reso manifesto non soltanto dall’inciso “Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3″, contenuto dello stesso citato comma 9, ma più in generale, dall’articolo 7 della stessa legge, il quale esordisce stabilendo che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori l’accordo di ristrutturazione ivi previsto “con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15″, che abbiano “sede nel circondario del tribunale competente”, ossia degli organismi stabilmente costituiti secondo il richiamato articolo 15, il che colloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 in posizione di risulta, nel senso appena indicato.
L’estratto sopra riportato evidenzia la subalternità della procedura attivata presso il Tribunale. Pertanto, laddove possibile, l’utente dovrà rivolgersi direttamente presso gli OCC presenti sul territorio.