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Rateizzazione del sovraindebitamento
In linea di massima la giurisprudenza ha sempre indicato un limite temporale per il completamento della procedura di sovraindebitamento.
La previsione appare peraltro condivisibile per due ordini di motivi: da un lato i creditori hanno la possibilità di remunerare il proprio credito (seppure parzialmente) in un tempo relativamente breve; dall’altro, il debitore, decorso il termine previsto dalla procedura di sovraindebitamento ed ottenuta l’esdebitazione, avrà in effetti la possibilità di “ripartire”.
Rateizzazione del debito per vent’anni
Il Tribunale di Como, con sentenza del 24.05.2018, appare discostarsi dalla linea giurisprudenziale seguita in precedenza, approvando un piano del consumatore per una durata complessiva di ben vent’anni.
Nel caso di specie il creditore principale era sostanzialmente la banca, la quale vantava un credito di circa € 125.000 per il mutuo fondiario contratto dal debitore.
All’interno della procedura la banca si opponeva alla richiesta dilazione di vent’anni prevista dal piano del consumatore.
Il Giudice al contrario ritiene che la rateizzazione prevista sia compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante (ossia il mutuo fondiario) e pertanto risulta giustificata una rateizzazione cosi lunga.
Valutazione del rapporto negoziale per definire la rateizzazione
Utile la riflessione fatta dal Giudice in sentenza.
Lo stesso ritiene che, essendo il mutuo fondiario un rapporto contrattuale la cui ratio ontologica si basa proprio sulla lunga durata del rapporto, la rateizzazione del debito anche se di ben vent’anni deve essere concedibile e omologabile.
In assenza di una disposizione normativa specifica che definisca il termine massimo o minimo di durata delle procedura di sovraindebitamento, la richiamata sentenza offre un importante spunto di riflessione.
Non esiste un termine assoluto ma lo stesso deve essere individuato analizzando il caso specifico e considerando la tipologia del debito contratto.
In tale contesto un altro elemento utile di valutazione è la valutazione in merito all’alternativa liquidatoria.
In altri termini, spesso, anche considerando la stagnazione del mercato immobiliare, la prospettata possibilità di vendere all’asta l’immobile non è utile neanche a soddisfare le aspettative dei creditori e pertanto appare preferibile l’ipotesi di una “lunga” rateizzazione.