Guida in stato di ebbrezza e limiti degli agenti
Lo stabilisce la Cassazione penale , sez. IV, sentenza 31.05.2012 n° 21192.
Non si può contestare il “rifiuto all’accertamento” se l’automobilista che si rifiuta di seguire gli operatori di polizia al fine di sottoporsi al test alcolemico.
L’ipotesi è prevista dall’art. 186, settimo comma, il quale sostanzialmente sanziona pesantemente il comportamento del soggetto che si rifiuta ad eseguire l’accertamento etilometrico.
Obbligo di sottoporsi all’etilometro
Il caso in esame verte su un automobilista il quale era stato fermato da una pattuglia sprovvista dello strumento per l’alcool test.
Gli agenti avevano, quindi, chiesto al conducente di seguirli al fine di sottoporsi al test predetto. Il test sarebbe dovuto essere eseguito presso un comando della polizia stradale a circa 30 km di distanza.
E’ importante evidenziare che nel caso di specie NON vi era alcun incidente stradale, ma solo un semplice posto di blocco.
Il conducente si rifiutava di seguire gli agenti e si allontanava a piedi.
Tale soggetto, in conseguenza di ciò, veniva indagato per la violazione del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 186 del codice della strada.
I giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella loro sentenza, evocano il rispetto del principio di legalità in materia penale.
Sostanzialmente si afferma che ai sensi dell’articolo 186 cds. comma terzo, non si prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente.
Conseguentemente, in assenza di una simile previsione non si può, quindi, ricavare un implicito potere di accompagnamento in capo agli agenti senza, peraltro, incorrere nella violazione del citato principio di legalità (nella materia della libertà personale).
Ne consegue la legittimità del comportamento del conducente che si era rifiutato di seguire gli agenti in assenza di un obbligo specifico e considerato che gli stessi non avevano, sul luogo, lo strumento per la misurazione del tasso di alcool nel sangue, ed inoltre, che il luogo ove recarsi distava circa una trentina di chilometri.
In pratica, quindi, il rifiuto all’adempimento di un obbligo che non sia dettato dal combinato disposto dei commi 7 e 3 dell’articolo 186 del codice della strada, non può integrare la contravvenzione prevista dalle citate disposizioni.