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Come fare per sanare gli abusi edilizi
Non tutti gli abusi edilizi sono sanabili, ma laddove non vi siano gravi irregolarità si potrà procedere in sanatoria con relativa pratica in Comune.
Diversamente, il soggetto sarà a rischio di ricevere un controllo da parte dell’Autorità che potrebbe costringerlo anche a demolire il manufatto, oltre il relativo procedimento penale e pagamento della sanzione.
È opportuno osservare che in materia non esiste la sanatoria per decorso del tempo e pertanto la proprietà sarà soggetta a controllo e sanzione anche decorsi diversi anni dall’abuso.
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Quali abusi edilizi si possono sanare?
Nell’art. 34, comma 2 ter, del DPR 380/2001, il legislatore individua il limite di tolleranza. In altri termini il limite entro cui sebbene ci sia l’abuso edilizio lo stesso è tollerato dal legislatore e pertanto non ci dovrà essere alcun procedimento di sanatoria senza la demolizione.
Nello specifico, il legislatore ritiene che laddove l’aumento di cubatura o superficie coperta non supera, per ogni singola unità abitativa, il 2 per cento delle misure progettuali, allora non è configurabile l’abuso edilizio.
In questo caso non vi è necessità della sanatoria in quanto non si configura l’abuso edilizio.
In altri termini, entro il limite di 2 per cento della cubatura dell’intera unità immobiliare, l’abuso vien tollerato e non viene sanzionato.
Abuso edilizio oltre il 2 per cento
Anche se oltre il 2 per cento l’abuso può essere sanato ma con alcuni presupposti di base:
- è necessario che ci sia comunque un regolare permesso di costruire. Ci troviamo pertanto di fronte ad un caso di difformità rispetto al progetto depositato.
- la differenza tra quanto indicato in progetto e quanto in effetti realizzato non deve incidere sulla struttura essenziale dell’opera progettuale. Rientro in tale ipotesi la collocazione della finestra, il dimensionamento dei muri o delle porte.
Diversamente laddove il realizzato sia strutturalmente differente da quanto contenuto nel progetto allora in questo caso non si potrà parlare di “piccolo” abuso edilizio.
Cosa fare per evitare la demolizione nel caso di abuso edilizio
Sia nel caso di lieve che di grave abuso edilizio, la sanzione prevista dal legislatore ex art. 34 DPR 380/2001, è quella della demolizione.
In linea di massima abbiamo:
- la sanzione principale è la demolizione che dovrà essere eseguita a cura del e spese del proprietario;
- se però, come spesso accade, se la demolizione comporterebbe una grave danno alla parte dell’immobile che risulta conforme, allora il proprietario, invece di procedere con la demolizione, potrà sostituirla con il pagamento di una sanzione pecuniaria.
Il proprietario dovrà quindi provvedere a presentare tramite il suo tecnico di fiducia relativa istanza di sanatoria.
Il Comune dovrà riscontrare entro 60 giorni dalla presentazione della pratica di sanatoria. Diversamente l’istanza si considera rigettata.
Se il Comune ritiene che l’istanza sia accoglibile, dovrà essere corrisposta la relativa sanzione pecuniaria a titolo di oblazione corrispondente al doppio del costo della costruzione (tali costi vengono determinati dalla Regione di riferimento).