Ai sensi dell’art. 14-ter comma 2 L. 3/2012:
La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3.
Come definito dalla norma, all’istanza occorre allegare la documentazione di cui all’art. 9, commi 2 e 3, legge n.3/2012, ossia:
- elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni del debitore;
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- indicazione delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della di lui famiglia;
- certificato dello stato di famiglia del debitore;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- inoltre, qualora il debitore svolge attività d’impresa, è necessario allegare la copia conforme delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi (comma 3, articolo 9).
Oltre a quanto sopra riportato sarà necessario allegare all’istanza per l’apertura del procedimento di liquidazione la relazione particolareggiata redatta dall’organismo di composizione della crisi, come previsto dall’art. 14 ter, comma 3.
Redazione della relazione particolareggiata
Strutturalmente l’atto avrà un intestazione con l’indicazione del Tribunale competente, l’istante debitore e l’OCC e Gestore della Crisi nominato.
Seguendo un iter logico, l’atto formulerà le premesse dando atto della nomina ricevuta dal debitore ed indicando la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi alla procedura.
Successivamente il corpo della relazione dovrà affrontare tutti i punti richiesti dall’art. 14-ter, comma 3, L. 3/2012, ai sensi del quale la relazione deve contenere:
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
Con il giudizio prognostico favorevole si conclude l’attività del professionista incaricato.