La rateizzazione non può essere causa di esclusione per l’imprese
Il carattere novativo della rateizzazione di un debito tributario è una manifestazione del favore legislativo verso i contribuenti in temporanea difficoltà economica, ai quali viene offerta la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza.
In questa prospettiva la rateizzazione può essere considerata una misura di sostegno alle imprese.
Una recente conferma è rinvenibile nell’art. 1, c. 5, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, che ha inserito un implicito ma chiaro riferimento alla rateizzazione proprio nell’art. 38, c. 2, D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), precisando che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse “certi, scaduti ed esigibili”.
Da questa formula si deduce che la rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, cancella anche l’originario inadempimento dei destinatari delle cartelle esattoriali. Questi ultimi possono quindi presentarsi alle procedure a evidenza pubblica gravati da un nuovo debito tributario non ancora scaduto ed esigibile, sfuggendo in questo modo alla causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1-g del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
Ugualmente la giurisprudenza comunitaria ha precisato che vi sono alcune circostanze da cui può legittimamente derivare una regolarizzazione successiva e tra queste circostanze sono espressamente indicati i ricorsi amministrativi o giurisdizionali, i condoni fiscali, e i concordati diretti alla rateizzazione del debito tributario.
La rateizzazione non preceduta da concordato in senso proprio, come quella disposta dall’agente della riscossione, pur non essendo indicata, sembra pacificamente assimilabile alle predette ipotesi di ampliamento della partecipazione.
La sentenza del Tribunale sulla rateizzazione dei debiti
La controversia si collega all’aggiudicazione di procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico.
Per l’aggiudicazione è stato scelto il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
La società ricorrente partecipava alla gara collocandosi al primo posto con un ribasso del 15,57% e ottenendo l’aggiudicazione provvisoria.
Nella fase di verifica a posteriori delle dichiarazioni sostitutive circa i requisiti di partecipazione il Comune ha tuttavia ritenuto sussistente l’impedimento di cui all’art. 38 comma 1-g del D.Lgs. n. 163 del 2006 (violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse).
In altri termine, si verificava che relativamente all’anno d’imposta 2004 è stata emessa la cartella esattoriale per un importo pari a Euro 108.539,80. Il debito era in corso di rateizzazione.
La predetta rateizzazione era stata accordata anche per ulteriori cartelle esattoriali relativamente all’anno d’imposta 2007 e 2008.
Conseguentemente, il Comune decideva di revocare l’aggiudicazione provvisoria alla ricorrente e di aggiudicare provvisoriamente il servizio in questione aa altra azienda controinteressata.
Rateizzazione dei debiti Equitalia? Si può!
La rateizzazione comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, conseguendo un effetto novativo (v. CS Sez. V 18 novembre 2011 n. 6084) non dissimile da quello che si produce in seguito all’accoglimento della domanda di condono (in relazione alla procedura di definizione ex art. 15 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 v. Cass. civ. trib. 5 ottobre 2012 n. 16984).
Detto altrimenti, anche se la rateizzazione è concessa non dall’ente che vanta il credito tributario ma dall’agente della riscossione, e anche se si colloca a valle dell’accertamento, il risultato è una nuova obbligazione tributaria caratterizzata da un preciso piano di ammortamento e soggetta a una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate.
Il carattere novativo della rateizzazione è una manifestazione del favore legislativo verso i contribuenti in temporanea difficoltà economica, ai quali viene offerta la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza.
In questa prospettiva la rateizzazione può essere considerata una misura di sostegno alle imprese.
Una recente conferma è rinvenibile nell’art. 1 comma 5 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, che ha inserito un implicito ma chiaro riferimento alla rateizzazione proprio nell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 2006 precisando che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse “certi, scaduti ed esigibili”.
Da questa formula si deduce che la rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, cancella anche l’originario inadempimento dei destinatari delle cartelle esattoriali.
Questi ultimi possono quindi presentarsi alle procedure a evidenza pubblica gravati da un nuovo debito tributario non ancora scaduto ed esigibile, sfuggendo in questo modo alla causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1-g del D.Lgs. n. 163 del 2006.
In definitiva la ricorrente, avendo perfezionato la rateizzazione di tutte e tre le cartelle esattoriali anteriormente alla presentazione della domanda di partecipazione, non poteva subire l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 38 comma 1-g del D.Lgs. n. 163 del 2006.