Le Sezioni Uniti sulla competenza del Giudice Tributario
L’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ,. diretta a far valere vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 115 del 2002, rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
Difatti, il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e il controllo delle cartelle esattoriali, configurabili come atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta a quel giudice quando le cartelle riguardino tributi.
La vicenda era relativa all’opposizione, ai sensi dell’art. 615 nonché dell’art. 617 c.p.c., contro una cartella di pagamento relativa al mancato pagamento di contributi unificati ed oneri accessori relativi all’instaurazione di un giudizio davanti al Giudice di Pace.
Il giudice (sentenza del 17/04/2012, n. 5994) conferma che l’opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si fanno valere asseriti vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, atteso che il contributo unificato in oggetto ha natura di entrata tributaria (cfr. Corte cost. 73/2005 e Cass., ss.uu., 3007/08 e 3008/08) e che il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configurane queste atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. SS.UU. 9840/11).