Prescrizione responsabilità medica

Sommario

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Quali sono i termini di prescrizione per chiedere i danni da malasanità

In materia di prescrizione della responsabilità medica, il legislatore ha introdotto rilevanti modifiche tramite la Legge Gelli-Bianco operando alcune distinzioni fondamentali e superando i criteri fissati in precedenza.

L’argomento è stato già affrontato in termini generali nell’articolo Responsabilità medica e risarcimento danniResponsabilità medica e risarcimento danni. In questo articolo invece esamineremo nel dettaglio la problematica relativa ai termini di prescrizione.

Responsabilità medica e termini prescrizionali

Il paziente danneggiato ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti sia al medico (o equipe medica) che alla struttura ospedaliera.

Il medico e l’ospedale rispondono del danno cagionato in modo differente: al medico è addebitabile una responsabilità extracontrattuale; al contrario, la struttura ospedaliera risponde secondo i principi della responsabilità contrattuale.

La differenza è di particolare importanza in quanto comporta differenti termini di prescrizione.

Prescrizione in 5 anni nel caso di responsabilità extracontrattuale

Secondo lo schema introdotto con la Legge Gelli-Bianco, il medico (o l’equipe medica) risponde solo del danno extracontrattuale, in quanto non sussiste nessun contratto tra paziente e medico.

La responsabilità del medico in questo caso deriva dal principio generale per cui nessuno può danneggiare l’altro e chi provoca il danno è tenuto al risarcimento (art. 2043 c.c.)

Ai sensi dell’art. 2947 c.c. il termine di prescrizione in questo caso è di 5 anni:

Art. 2947 c.c. – Prescrizioni del diritto al risarcimento del danno

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Prescrizione in 10 anni nel caso di responsabilità contrattuale

Quando il paziente si rivolge alla struttura sanitaria (ospedale, clinica e similari), tra i due soggetti si instaura un vero e proprio contratto finalizzato alla corretta erogazione della prestazione sanitaria.

Trattandosi di responsabilità contrattuale, contrariamente a quanto visto sopra, il danneggiato potrà agire nel confronti della struttura entro il termine prescrizionale di 10 anni.

Tale previsione è contenuta nell’art. 2946 c.c.:

Art. 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

Individuati quali sono i termini della prescrizione, si pone un altro problema di particolare importanza: da quale giorno devo iniziare a contare i cinque o dieci anni?

Da quando decorre la prescrizione

La questione è di particolare rilevanza. Tale tematica è stata oggetto di importanti sentenze ed interpretazioni giurisprudenziali.

Banalmente si potrebbe rispondere che il termine da cui iniziare a contare i termini prescrizionale è il giorno in cui si è verificato l’errore medico.

Ad esempio: il chirurgo ha sbagliato l’operazione; i termini prescrizionali cominciano a decorrere dal giorno in cui è stata eseguita l’operazione stessa.

A ben vedere una tale interpretazione risulta essere particolarmente riduttiva. Difatti non risulterebbero tutelati tutti i casi in cui il danno si sia verificato a distanza di tempo dal giorno dell’operazione chirurgica.

In tal senso sembrerebbe più corretto far decorrere i termini prescrizionali dal giorno in cui si verificato (esteriorizzato) il danno al paziente.

Anche tale interpretazione risulta essere limitante. Nell’ipotesi di malattie lungo-latenti e comunque non immediatamente percepibili, sebbene il danno si sia esteriorizzato, il paziente non ha comunque coscienza e consapevolezza dell’esistenza del danno stesso.

Il dies a quo nella responsabilità medica

Ripercorrendo quanto descritto sopra, possiamo sintetizzare che il termine da cui iniziare a contare la prescrizione (cd. dies a quo) può individuarsi:

  • il giorno in cui è stato commesso l’errore medico;
  • oppure il giorno in cui si è esteriorizzato il danno al paziente (malattia o sintomatologia);
  • o ancora, il giorno in cui il paziente ha preso coscienza e consapevolezza dell’esistenza del danno subito.

Possiamo affermare che tutte e tre le condizioni suddette sono vere. Sarà il Giudice a dover verificare nel caso concreto quale sia il termine corretto.

Il Giudice deve infatti valutare il caso specifico, in quanto il termine di prescrizione inizia a decorrere solo:

“dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”.

(estratto sentenza Cassazione Civile, S.U., 11 gennaio 2008 n. 576-581)

Le Sezioni Unite della Cassazione confermano i principi predetti ed evidenziano anche un onere a carico del paziente danneggiato utilizzando l’inciso “può essere percepita“.

Onere del danneggiato: accertare l’esistenza della malattia

È onere del danneggiato accertare la sussistenza della malattia e danno laddove sia nella condizioni per farlo.

Laddove per trascuratezza o negligenza, il danneggiato eviti di procedere agli opportuni accertamenti comunque subirà gli effetti del decorso del termine prescrizionale.

Pertanto, il Giudice dovrà quindi valutare nello specifico la diligenza del paziente danneggiato, il quale ha l’onere di attivarsi e procurarsi tutte le informazione necessarie considerato il parametro dell’ordinaria diligenza.

In altri termini, il paziente danneggiato che per anni si è disinteressato di verificare ed informarsi in merito alla patologia riscontrata rischia di decadere dalla possibilità di chiedere il risarcimento.

In questo caso il danneggiato viene a conoscenza del danno subito dopo molti anni, ma la tardiva consapevolezza del danno deriva da sua negligenza.

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