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E’ diritto del condomino sapere chi paga il condominio
In quali limiti la privacy incide nei rapporti condominiali?
Ognuno e tenuto a pagare le spese condominiali sulla base di quanto approvato dall’assemblea. Di regola tali pagamenti sono rateizzati nel tempo sia che si tratti si spese ordinarie che straordinarie.
Ogni condomino ha diritto di conoscere chi non paga le spese condominiali.
Sul punto si è più volte espresso il Garante per la protezione dei dati personali, che ha affermato il diritto dei condomini di conoscere lo stato dei pagamenti da parte dell’amministratore.
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Come faccio a sapere chi non paga il condominio
Ogni somma viene versata all’amministratore del condominio che provvede alla gestione economica del condominio medesimo.
Ogni pagamento deve essere tracciato. Difatti come prevede l’art. 1130 n.7 codice civile, l’amministratore ha l’obbligo di annotare sul registro di contabilità, entro 30 giorni ogni versamento effettuato.
Tutti i pagamenti devono confluire nel conto corrente intestato al condomino.
Come già suddetto, ciascun condomino ha diritto di conoscere i relativi movimenti ed eventuali ammanchi.
Ai sensi dell’art. 1129 del codice civile, al momento della nomina o rinnovo dell’incarico all’amministratore, ciascun condomino ha diritto ad ottenere copia di ogni registro condominiale.
Il secondo comma del suddetto articolo dispone espressamente:
Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
Esaminando il registro di contabilità si potrà verificare agevolmente i soggetti che non hanno pagato il condominio.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1130 n.9 codice civile, ciascun condomino può richiedere all’amministratore l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti.
L’articolo dispone:
L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
[…]
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
Esiste pertanto un diritto specifico del condomino ad ottenere lo status dei pagamenti.
Si evidenzia che la norma non fa riferimento ai “propri” pagamenti e pertanto il diritto si estende anche alla possibilità di conoscere lo stato dei pagamenti degli altri condomini.
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I creditori possono sapere chi è il condomino moroso?
Sul punto è intervenuto anche il Garante della Privacy, il quale afferma che l’amministratore può comunicare ai creditori i condomini morosi.
Si tratta di una nota del 26.09.2008, ove si legge:
[…] non sono ravvisabili ostacoli alla menzionata comunicazione. Infatti, questa può essere effettuata in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti alla compagnie condominiale, ancorché di regola per il tramite dell’amministratore (art. 24, comme 1, lett. b) del codice) ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lettera f) del codice).
Successivamente con la riforma del condominio è stata introdotta una modifica ad hoc nell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile:
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
In merito si evidenziano alcuni aspetti:
- i creditori devono chiedere tali informazioni all’amministratore (il quale non potrà agire di sua iniziativa);
- l’amministrazione deve fornire tali dati.
Ritardo nei pagamenti e responsabilità dell’amministratore
Il mancato pagamento da parte di condomino non comporta responsabilità per l’amministratore.
Diverse, rientra tra i compiti dell’amministratore quello di attivarsi per recuperare quanto dovuto.
In tal senso, l’inerzia dello stesso che non si è attivato nei confronti del soggetto moroso e che comunque non ha informato il condominio, è causa di responsabilità dell’amministratore per mala gestione.