Con la sentenza n. 5877/2016, la Cassazione torna ad occuparsi della responsabilità connessa ai fenomeni di piogge intense ed allagamenti.
L’inquadramento della fattispecie si basa sull’art. 2051 c.c che afferma la responsabilità del custode nel caso di danni prodotti dalle cose in sua custodia, salvo la sussistenza del caso fortuito.
Evidente che quando parliamo di “custode” ci riferiamo all’ente pubblico proprietario della strada adiacente al condominio (ad esempio: la mancata manutenzione o messa in sicurezza della strada ha comportato l’allagamento dell’appartamento di un condomino).
Altra ipotesi, dove si parla sempre di “custode”. è quella delle parti comuni del condominio, laddove, ad esempio, la mancata manutenzione degli scarichi ha comportato l’allagamento suddetto.
Il caso fortuito e le piogge “intense”
Nel caso analizzato dalla Cassazione, l’allagamento era avvenuto a causa dell’esondazione di un vicino sottopasso, nonché, per la mancanza ed inadeguatezza del tubo pluviale del condominio.
L’attore citava pertanto in giudizio: comune, condominio e relative compagnie assicuratrici.
Il punto cruciale della vertenza è quello di stabilire in che limiti le “piogge intense” possano ricondursi nella fattispecie del caso fortuito.
Sul punto la Cassazione afferma: “la possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve […] ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.”
Per quanto sopra un temporale di particolare forza ed intensità, protrattesi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore.
Tale situazione comporterebbe un esenzione di responsabilità da parte del custode.
La Cassazione però sul punto evidenzia che l’oggettiva variazione climatica dei tempi moderni ed i noti dissesti idrologici presenti sul territorio sono tutti fattori determinati per poter escludere il “caso fortuito” e conseguentemente dichiarare la responsabilità del custode.
La responsabilità del custode nel caso di specie
La sentenza in esame propone un altro importante elemento di valutazione.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva escluso la rilevanza del mancato funzionamento delle elettropompe comunali. Difatti a parere del Giudicante, se le stesse avessero funzionato regolarmente comunque non sarebbero riuscite a fronteggiare l’inteso temporale.
Se ne deduce che il mancato funzionamento delle elettropompe comunali è da considerarsi irrilevante state l’eccezionalità del temporale e la sussistenza del caso fortuito.
Sul punto la Cassazione è innovativa.
Vero che la “pioggia intensa” potrebbe ricomprendersi all’interno dell’ipotesi di caso fortuito.
Vero che se il mancato funzionamento delle elettropompe ha nei fatti aggravato il danno, tale circostanza deve comunque considerarsi rilevante.
La pioggia rientra nel “caso fortuito” solo laddove il fenomeno atmosferico sia tale da determinare da solo l’evento. Diverso è il caso in cui sussista una corresponsabilità nella verificazione dell’evento determinato dal mancato funzionamento delle suddette elettropompe.
La Cassazione, richiamando la sentenza n. 5658/2010, cita l’art. 1227, comma 1, ai sensi del quale il risarcimento è ridotto secondo la gravità della colpa del danneggiato, se questi ha concorso alla creazione del danno.
La sentenza n. 5658/2010 afferma testualmente: “se la manutenzione e la pulizia fossero state idonee a diminuire gli allagamenti nonostante l’intensità delle piogge, si sarebbe eventualmente potuta verificare, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., comma 1, solo una diminuzione della responsabilità del danneggiante”.
Pertanto secondo la Corte il temporale può rientrare in astratto nell’ipotesi di “caso fortuito”, sempre salva l’ipotesi (come nel caso di specie) in cui sia stata accertata l’esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l’esimente in questione.
Concludendo, dal combinato disposto dall’art. 2051 e 1227 c.c., si deduce che se risulta che l’evento eccezionale sia in grado da solo di produrre i danni che effettivamente ha prodotto, senza il contributo del custode, quest’ultimo sarà esente da ogni responsabilità. Al contrario, se il custode ha concorso a determinare l’evento/danno questi pagherà per la sua parte.
Per vedere se il custode almeno in parte è responsabile dei danni prodotti, è necessario andare a verificare cosa egli ha fatto per evitare detti danni, prescindendo dalla considerazione che l’evento atmosferico verificatosi sia un evento eccezionale.