Per fare un testamento ci vogliono i testimoni?

Sommario

Testamento pubblico e testamento olografo

La mancata presenza dei testimoni inficia la validità del testamento? È possibile redigere un testamento anche da soli? Se si fa testamento senza notaio quali sono le conseguenze?

Tali domande ci vengono sottoposto spesso dai nostri clienti e probabilmente derivano da alcune incomprensioni di base.

Ci sono tre tipologie di testamento:

  • Testamento olografo: è quello fatto di proprio pugno senza notaio. Viene firmato dal testatore che lo conserva dove preferisce. Alla sua morte i parenti lo pubblicheranno secondo le forme previste dalla legge.
  • Testamento pubblico: è quello fatto davanti al notaio. Qui il testatore detta le sue volontà davanti al notaio il quale redige l’atto. La consacrazione dell’atto avviene alla presenza dei testimoni. Il testamento viene conservato dal notaio presso il suo studio. Alla morte sarà lo stesso notaio ad aprire la procedura testamentaria e dare lettura delle volontà del testatore.
  • Testamento segreto: è un ibrido rispetto alle forme anzidette. Il testatore redige da solo il testamento e poi lo consegna al notaio che lo sigilla e lo custodisce. In questo caso nessuno è a conoscenza del contenuto dell’atto.

Per quanto detto è evidente che il testamento possa essere redatto senza testimoni, ma anzi spesso è proprio così.

Se avete necessità di un parere sommario preliminare potete contattarci tramite il seguente modulo: consulenza per validità testamento

Testamento pubblico e testimoni

L’articolo 603 del codice civile afferma:

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni [597 c.c.].

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento [606 c.c.].

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto [606, 609 c.c.].

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

Il ruolo dei testimoni è preminente all’interno del testamento pubblico, suggellando le volontà del testatore.

Nella pratica spesso il notaio prepara anticipatamente la stesura dell’atto secondo le disposizioni del testatore e successivamente viene fatto un incontro formale dove partecipano anche i testimoni.

Sinteticamente abbiamo quattro fasi:

  • il testatore indica le proprie volontà al notaio;
  • le volontà devono essere espresse (o ripetute) alla presenza di almeno due testimoni;
  • il notaio riporterà le volontà all’interno dell’atto il quale verrà letto alla presenza dei testimoni.

Le fasi suddette devono essere espletate anche laddove il notaio abbia predisposto anticipatamente il testo dell’atto. Tale indicazione è riportata espressamente dalla nota sentenza della Cassazione n. 1647/2017.

Testamento e testimoni: pro e contro

Abbiamo capito che è possibile fare un testamento senza testimoni. In questo caso però rinunceremo alle garanzie collegate ad un “atto pubblico”.

Difatti il testamento redatto davanti al notaio è da ritenersi valido fino a querela di falso. In questo caso è il notaio ed i testimoni che certificano l’autenticità e verità del testamento medesimo.

In termini pratici, nessun erede correrà il rischio di vedersi contestare l’eredità assegnata in conseguenza di un testamento pubblico.

Il testamento pubblico ha inoltre un altro evidente vantaggio: la conservazione dell’atto, il quale viene “garantito” dal notaio.

Non solo il notaio custodirà il testamento presso i propri archivi, ma inoltre l’atto verrà anche trasmesso in copia presso l’archivio notarile.

Diversamente, se scegliamo di fare un testamento olografo non avremmo le garanzie predette.

Il rischio che le volontà del de cuius vengano impugnate può diventare concreto, vanificando la funzione stessa del testamento.

D’altra parte abbiamo dei vantaggi che sono sostanzialmente:

  • l’atto è gratuito;
  • la segretezza del contenuto.

Testamento olografo: lo devo comunicare a qualcuno?

Uno dei vantaggi del testamento olografo è quello di non far conoscere le volontà del testatore. Questo non significa che il testatore non possa informare comunque dell’esistenza del testamento (senza svelarne il contenuto).

Diversamente, si potrebbe verificare che alla morte del testatore il testamento non venga trovato o addirittura chi lo trovi lo occulti al fine di renderlo inefficace.

Si consiglia pertanto, anche nel caso in cui si vogliano mantenere segrete le proprie volontà, di comunicare ad alcune persone di fiducia o famigliari l’esistenza del testamento.

In alternativa è sempre possibile la strada del testamento segreto (ossia quello redatto personalmente ma custodito dal notaio).

Analogamente è anche possibile fare delle copie del testamento e consegnarle a persone fidate (o addirittura consegnare direttamente l’originale).

Sostanzialmente, in merito, la legge non impone alcuna forma o obbligo.

Il vero rischio del testamento olografo è la concreta possibilità che un domani l’atto venga impugnato ed il tutto si traduca in un lungo percorso giudiziario.

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