Reato di guida in stato di ebbrezza e rifiuto all’accertamento
Questo è il caso del conducente alla guida dell’auto, il quale pur manifestando segni sintomatici inequivocabili di uno stato di ebbrezza alcolica, non riesce a soffiare nell’apposita apparecchiatura per eseguire l’alcoltest.
Tale comportamento, di regola, viene inquadrato all’interno del rifiuto all’accertamento il quale configura altra specifica ipotesi di reato.
Ma se invece il conducente si trovi palesemente in uno stato di grave insufficienza respiratoria, risultandogli impossibile soffiare adeguatamente?
L’accertamento sintomatico della guida in stato di ebbrezza
Come noto, l’agente può contestare la “guida in stato di ebbrezza” tramite la rilevazione di taluni indici sintomatici.
Tra i più comuni: occhi lucidi, equilibrio precario, forte alito alcolico, comportamenti disarticolati con vistosi ondeggiamenti in avanti, continui sbalzi di umore e difficoltà di espressione verbale.
In realtà tali sintomi sono descritti nella “Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica”.
I vari tassi di ebbrezza
L’art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117 ha, come è noto, riscritto l’art. 186, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non abolendo, neppure in parte, la fattispecie di guida in stato di ebbrezza ed inasprendone anzi l’apparato sanzionatorio.
Vengono articolate tre fasce, a cui corrispondono tre differenti livelli di tasso alcolemico.
La prima fascia viene depenalizzata.
La stessa è disciplinata dalla lett. a) dell’art. 186 CdS, si applica se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8.
La seconda fascia va da un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro e non superiore a 1,5 (lett. b); La terza ed ultima fascia (lett. C, dell’art. 186 CdS), si applica se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi per litro.
Non vi è alcun dubbio che il Giudice, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, possa dimostrare l’esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche, desumibili in particolare dallo stato del soggetto (alterazione della deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, ecc.) e dalla condotta di guida (che i verbalizzanti hanno il compito di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’art. 347 c.p.p.: v. comma 3 del citato art. 379).
D’altra parte, appare logico e congruo ritenere che sulla base dei soli indici sintomatici è possibile la contestazione della sola “fascia meno grave” (lett.a).
Questo comporta, che il conducente nel caso di specie rientrerà a pieno titolo nella fascia depenalizzata.
Sebbene dovrà pagare una sanzione amministrativa, non gli verrà contestato il reato.