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Va respinta l’istanza del debitore che accede alla Liquidazione del Patrimonio ex art. 14-ter della L. n. 3/2012 di mantenere la disponibilità dell’autovettura in quanto strumento necessario per l’esercizio della professione o comunque delle normali esigenze di vita.
Difatti l’autoveicolo ha una funzione necessariamente “promiscua” in quanto destinato ad essere utilizzato anche al di fuori della stretta attività lavorativa con conseguente impossibilità di determinarne (e successivamente verificarne) le modalità di utilizzo.
Al fine di consentire al debitore di organizzare la propria vita quotidiana, rispetto alla quale la disponibilità dell’autoveicolo riveste una indubbia rilevanza, giustifica al più la non immediata apprensione del bene mobile registrato ai sensi dell’art. 14-quinquies, lett. e), L. n. 3/2012, che potrà essere successivamente acquisito ai fini della ineludibile liquidazione sulla scorta del programma di liquidazione predisposto dal Gestore.
Tribunale Busto Arsizio Sez. II, Decr., 18-03-2021
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato dott. Marco Lualdi,
Esaminati gli atti del Procedimento di Composizione della Crisi da Sovraindebitamcnto, ed in particolare della proposta di Liquidazione dei Beni ai sensi dell’art. 14 ter della legge 27.1.2013 n. 3. depositata in data 12.2.2021 da […] con l’assistenza e l’ausilio dell’Avv.to Ma.Sa. Professionista nominato per lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 7 e ss. della Legge 27.1 2013 n. 3, giusto provvedimento dell’OCC CCIAA Como/Lecco/Mantova/Monza Brianza/Lodi,
pronunciato il seguente
DECRETO
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorso depositato da (…) e (…) in data 12.2.2021 sottende la volontà dei debitori, in stato di sovra indebitamento, di chiedere la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi dell’art. 14 ter della Legge n. 3/2012
La sostanziale “equivalenza” del patrimonio dei due coniugi oggetto di prossima liquidazione e la natura solidale di gran parte dell’esposizione debitoria complessivamente rilevata, giustificano il deposito di un ricorso unitario c coordinato con riferimento ad entrambi i soggetti sovraindebitati anche alla luce dell’art. 7 bis della Legge n. 3/2012 così come introdotto dalla Legge n 176/2020. Il deposito unitario non preclude all’O.C.C. la possibilità di rilevare ed evidenziare, distintamente e con riferimento ai singoli debitori, il compimento di eventuali atti in frode od ancora di procedere all’indicazione delle cause del sovraindebitamento unitamente alle valutazioni relative alla diligenza impiegata dai singoli coniugi nell’assumere volontariamente le obbligazioni. Posta questa premessa, deve essere inizialmente affermata la competenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio in quanto i debitori risiedono nel territorio del Comune di Gorla Minore, appartenente alla circoscrizione del Tribunale adito.
I debitori, in allegato alla domanda, hanno regolarmente prodotto la documentazione di cui all’art. 9 comma 2 e 3 unitamente all’inventario di tutti i beni nella titolarità degli stessi.
Il Professionista nominato ha inoltre evidenziato nella propria relazione particolareggiata di cui all’art. 14 ter c. 3) l’insussistenza di atti in frode ai creditori o comunque di atti ostativi all’apertura della procedura.
In particolare costituiscono patrimonio oggetto di liquidazione i seguenti beni:
– Immobile sito in (…) in comunione legale con (…)
– conto corrente n. (…) presso (…) contestato con (…)
– conto corrente postale n. (…)
– Fondo Pensione (…);
– autovettura (…) tg. (…)
– autovettura (…) tg. (…)
Per
– Immobile sito in (…) in comunione legale con (…);
– conto corrente n. (…) presso (…) cointestato con (…)
– conto corrente n. (…) presso (…)
– conto corrente n. (…) presso (…)
– Carta ricaricabile n. (…)
Ancora ed ai sensi dell’art. 14 dectes della Legge n 3/2012 il Liquidatore, previa autorizzazione del giudice ed ove ritenuto opportuno, eserciterà – ovvero se già pendenti proseguirà – le azioni dirette a reintegrare od incrementare il patrimonio dei debitori.
La liquidazione del patrimonio non potrà prescindere dalla liquidazione del bene immobile nella titolarità dei due coniugi, previo effettivo rilascio del medesimo bene libero da persone e cose nei termini eventualmente determinati nel programma di liquidazione.
La facoltà di mantenere l’immobile che costituisce abitazione del debitore nella disponibilità del soggetto sovraindebitato è infatti possibile esclusivamente in caso di deposito di Accordo ovvero di Piano del Consumatore.
L’istanza svolta dai debitori e tesa ad ottenere la possibilità di continuare il pagamento delle rate di mutuo al di fuori del programma di liquidazione e dei successivi riparti non appare infatti compatibile con i criteri che regolano la procedura di liquidazione del patrimonio in quanto finirebbe per drenare risorse per adempiere integralmente ed in “prededuzione” al pagamento ih un credito ipotecario clic, in caso di incapienza del bene, vedrebbe il credito ipotecario residuo degradato al chirografo e soddisfatto secondo le regole della concorsualità.
La liquidazione dei due patrimoni distinti, secondo il programma di liquidazione che il Gestore della Crisi sarà tenuto ad elaborare in prosieguo di procedimento, dovrà inoltre e necessariamente avere ad oggetto anche i veicoli targati (…) e (…) rispetto ai quali il debitore prospetta la necessità di mantenerne la disponibilità in quanto strumento necessario per l’esercizio della professione o comunque delle normali esigenze di vita ai sensi del combinato disposto dell’air 14 ter comma sesto e dell’art. 515 c.p.c..
Ritiene questo giudice come tale impostazione non sia condivisibile per una molteplice serie di motivazioni:
– l’autoveicolo, per la sua caratteristica di bene mobile registrato che nel sistema trova una esplicita ed analitica regolamentazione sotto molteplici aspetti non appare assimilabile alla “cosa mobile” nella sua più ampia accezione.
– il bene mobile “relativamente impignorabile” ai sensi dell’art. 515 c.p. e lo diviene, nella misura di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. fattispècie questa evidentemente incompatibile con la procedura di Sovraindebitamento
– l’autoveicolo riveste per il debitore una l’unzione necessariamente “promiscua” in quanto destinato ad essere utilizzato anche al di fuori della stretta attività lavorativa con conseguente impossibilità di determinarne (e successivamente verificante) le modalità di utilizzo.
Ancora i due autoveicoli m questione, risultando entrambi intestati al solo (…) e pertanto facenti pane del patrimonio posto a garanzia dei debitori, appaiono pacificamente “sovrabbondanti” rispetto alle concrete esigenze della professione (così Cass. 7.2.2008 n. 2934) ben potendo le esigenze di mobilità del debitore, da e verso il posto di lavoro, essere diversamente soddisfatte e certamente non attraverso il mantenimento della titolarità di ben due autovetture.
La necessità di consentire al debitore di organizzare la propria vita quotidiana rispetto alla quale la disponibilità dell’autoveicolo investe una indubbia rilevanza, giustifica al più la non immediata apprensione del bene mobile registrato ai sensi dell’art. 14 quinquies lett. e), che essere successivamente acquisito ai lini della ineludibile liquidazione sulla scorta del Programma predisposto dal Gestore fatte salve le eventuali e necessarie valutazioni emesse al Liquidatore in punto di “economicità” della liquidazione stessa.
Ugualmente devono ritenersi facenti parte del patrimonio destinato alla distribuzione ai creditori anche i redditi derivanti dall’attività lavorativa dei debitori seppure nella sola misura eccedente l’importo mensile ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare.
Occorre a tale proposito e preliminarmente rilevare che il programma di liquidazione non può prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e “residuale” rispetto ai redditi eventualmente percepiti dal nucleo ma, a contrario, deve esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito “in eccesso” rispetto a tale somma (anche ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito) sarà destinato inevitabilmente a far parte delle due distinte masse attive oggetto di riparto tra i creditori.
Sotto tale profilo il primo dato rilevante si evince dalla relazione particolareggiata dell’O.C.C. depositata in atti che ha indicato in Euro 2.300,00 complessivi il fabbisogno del nucleo familiare.
A tate proposito appare evidente come le considerazioni svolte dall’OCC non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, e rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 della Legge n. 3/2012.
Nell’effettuale tale valutazione il giudice c. d’altra parte, tenuto a considerare il disposto dell’art. 14 ter comma 6) lett. e) che esclude dalla liquidazione ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti “… di quanto occorra al mantenimento mio e della sua famiglia “e comunque sempre con esclusione dal patrimonio suscettibile di liquidazione, ai sensi della lett. a) della medesima disposizione, dei credili impignorabili ai sensi dell’art. 545 del c.p.c..
Il Gestore della Crisi ha indicato in f 2.300.00 il fabbisogno del nucleo familiare composto anche da un figlio minorenne, importo che deve ritenersi congruo e coerente rispetto alle esigenze di sostentamento del nucleo stesso anche in considerazione della necessità di reperire un nuovo alloggio in locazione all’esito del rilascio dell’immobile di proprietà.
Da ciò ne consegue che, alla luce del fabbisogno del nucleo familiare così come evidenziato dal Gestore della Crisi, occorre ripartire tale fabbisogno in misura proporzionale tra i redditi netti percepiti mensilmente dai due coniugi (rispettivamente (…) per Euro 400,00 circa netti e (…) per Euro 2.000,00 circa netti) con la conseguenza che i debitori sono autorizzati a trattenere dal reddito mensile percepito rispettivamente.
– per Euro 390.00
– per Euro 1.760,00
per dodici mensilità, con integrale acquisizione all’attivo della procedura della retribuzione residua, di eventuali integrazioni, bonus, mensilità ulteriori (per es. 13esima mensilità).
Il Liquidatore nominato sarà tenuto a verificare, con cadenza quantomeno semestrale, la consistenza dei redditi percepiti dai due coniugi (dichiarazioni dei redditi buste paga) acquisendo al patrimonio della procedura l’eventuale reddito ulteriore rispetto all’importo mensile sopra determinato.
Alla luce della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 9, e tenuto conto della relazione predisposta dall’Organismo di Composizione della Crisi, devono ritenérsi sussistente i requisiti di ammissibilità della procedura così come previsti dall’art. 14 quinquies della Legge n. 3/2012.
Il Liquidatore nominato, dopo aver formato l’inventario dei beni da liquidare e predisposto il progetto di stato passivo ai sensi dell’art. 14 octies con formazione di due distinti stati passivi, provvederti all’amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14 novies mantenendo ugualmente separale le due masse attive.
Con riferimento al bene immobile costituito dall’abitazione del nucleo familiare e pacificamente facente pane del patrimonio oggetto di liquidazione sussistono gravi e specifiche ragioni, da individuarsi nella necessita di reperire nuova abitazione ed affrontare il necessario trasferimento, che autorizzano il debitore ad utilizzare il bene medesimo sino alla data del 30 settembre 2021.
Allo scadere del termine, e conformemente a quanto previsto nel piano di liquidazione, il Professionista nominato provvederti tempestivamente alla liquidazione del bene.
La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi al deposito della domanda ai fini di cui all’art. 14 undiecies.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio.
visto l’art. 14 ter della Legge 27 1.2012 n. 3
DICHIARA APERTA
la procedura di Liquidazione del Patrimonio proposta da (…) e da (…) per l’effetto
rilevato che l’art. 14 quinquies comma 2 lett. a) non vincola il Tribunale alla nomina del liquidatore nella persona dello stesso Professionista già nominato quale O.C.C. e che nel caso di specie appare opportuno procedere alla nomina di un diverso professionista che possa adeguatamente gestire, anche per prossimità territoriale con il Tribunale compente e con la residenza del debitore la fase di liquidazione,
NOMINA liquidatore il dott. Al.BE. con studio in Canegrate alla via (…)
DISPONE che, sino al momento m cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione.
ORDINA la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni mobili registrati e sui beni immobili compresi nel patrimonio.
ORDINA la consegna e/o il rilascio immediato, da parte dei debitori al Liquidatore, di tutti beni facenti parte del patrimonio di liquidazione salvo diversa disposizione destinata ad essere adeguatamente rappresentata nel Programma di Liquidazione.
FISSA in Euro 390,00 mensili per (…) ed in 1.760,00, mensili per (…) l’ammontare della retribuzione percepita dal singolo debitore e da ritenersi estraneo al patrimonio oggetto di liquidazione in quanto destinata al mantenimento suo e della famiglia
DISPONE che il Liquidatore, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda agli adempimenti di cui all’art. 14 sexies comma 1)
DISPONE che il Liquidatore, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda alla elaborazione di un programma di liquidazione clic comunicherà al debitore ed ai creditori previo deposito presso la cancelleria del giudice
DISPONE che il presente decreto sia pubblicato, a cura del Professionista incaricato sull’Albo pretorio del Comune di residenza del debitore, sull’Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio
DISPONE che il presente decreto, unitamente alla domanda ed alla Relazione redatta dal Professionista, sia comunicato a tutti i creditori a cura del Professionista incaricato, con le modalità di cui all’art. 15 comma VII della Legge n. 3/2012.
Così deciso in Busto Arsizio il 18 marzo 2021.
Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2021.