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I veicoli senza valore commerciale non rientrano nella liquidazione del patrimonio
La procedura della liquidazione del patrimonio permette di ottenere la cancellazione di tutti i propri debiti mettendo a disposizione tutti i beni del debitore.
Per un approfondimento della procedura vi rimandiamo all’articolo specifico:
All’interno della procedura di liquidazione esistono però delle eccezioni ed è possibile che alcuni beni non vengano ricompresi all’interno della predetta e pertanto lasciati nella libera disponibilità del debitore.
Sicuramente, ad esempio, non possono rientrare nella liquidazione i beni previsti dall’art. 514 c.p.c.
Nell’articolo predetto si prevede l’esclusione dal pignoramento dei vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, nonché, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi.
Quando auto e veicoli non rientrano nella liquidazione del patrimonio
All’interno della procedura di liquidazione la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che i beni privi di reale valore commerciale non devono essere acquisiti alla procedura stessa.
Ragionando diversamente, si otterrebbe l’effetto contrario. Difatti instaurare una procedura di vendita per un bene privo di valore ha comunque un costo che non verrebbe ammortizzato dal ricavato della vendita stessa.
Ecco perché spesso all’interno delle procedura di liquidazioni viene esclusa l’autovettura priva di valore economico.
Tale valutazione è poi spesso accompagnato dall’ulteriore considerazione che il veicolo, sebbene privo di reale valore commerciale, permette al debitore stesso di recarsi al lavoro e pertanto risulta fondamentale per garantire il mantenimento del nucleo familiare.
In materia si segnalano dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Bologna: