La meritevolezza per la liquidazione è rilevante solo al fine dell’esdebitazione

Sommario

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Il requisito oggettivo della meritevolezza della condotta del debitore non è previsto in riferimento alla procedura della liquidazione, a differenza di quanto disposto in tema di piano del consumatore. Infatti in tal caso l’ipotesi di sovraindebitamento colposo o di assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere non comporta il diniego di omologazione.

Si precisa però che il profilo della diligenza, per la sola persona fisica, richiamato dalla lett. a) del terzo comma dell’art. 14-ter, deve invece ritenersi rilevante in relazione all’ulteriore beneficio dell’esdebitazione, oggetto di successiva valutazione.

Tribunale Lagonegro Sez. fall., Decr., 04-10-2021

Il Giudice Delegato Dott.ssa(…)

sciolta la riserva assunta in data 9.9.2021;

Motivi della decisione

rilevato che, in data 21.6.2021, (…) rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Benigno, ha depositato istanza di liquidazione ex. art. 14-ter L. n. 3 del 2012;

lette le note di chiarimento depositate dalle parti;

letta la relazione depositata 23.6.2021 dal professionista con funzioni di OCC avv.(…)

letta la memoria di difensiva depositata, in data 6.07.2021, da (…) creditrice dell’istante, nella quale contestava l’ammissibilità della domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. n. 3 del 2012 eccependo che “la domanda di liquidazione del patrimonio avanzata dalla sig.ra (…) è inammissibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 2 lett. b) che testualmente recita che La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo (PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO). Che la De Rienzo ha presentato nel 2016 e 2018 due proposte di Piano del Consumatore rispettivamente R.G.V.G. 353/2016 e 349/2018 entrambe rigettate dal Tribunale di Lagonegro”;

rilevato, nel merito che, come affermato in giurisprudenza, il requisito di ammissibilità ex art. 7 comma 2, lett. b) L. n. 3 del 2012, è da intendersi nel senso di “aver avuto accesso” alle procedure, piuttosto che aver semplicemente presentato ricorso per accedere alle procedure medesime senza averne ottenuto l’accesso, in linea anche con la ratio della norma volta a voler impedire l’utilizzo reiterato delle procedure, utilizzo che non si verifica se non si ha realmente avuto accesso alle stesse (cfr. in questi termini ex multis Tribunale di Cagliari ordinanza 11/05/2016);

sentite le parti all’udienza del 29.9.2021 nel corso della quale il creditore(…) con l’avv. (…) e l’avv (…) chiedeva la declaratoria di inammissibilità della proposta nonché, nel merito, dichiararsi l’inammissibilità per difetto di meritevolezza;

rilevato che a pag. 4 della relazione l’esperto precisa che “La debitrice non è qualificabile come ‘consumatore’, ex art. 6 co 2 lett. b) della L. n. 3 del 2012 atteso che alcune obbligazioni, sebbene in minima parte, derivano da tributi a carico della società Servizi (…) di Dott.ssa (…) & C (P.IVA (…), ritenuto inoltre che “l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni” non costituisca più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, attesa l’abrogazione implicita dell’art. 14-quinquies, comma 1, della L. n. 3 del 2012 nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto, ad opera dell’art. 4-ter, comma 1, lett. 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

considerato in particolare che quest’ultima disposizione ha sostituito l’articolo 14-decies della L. n. 3 del 2012 il cui comma 2 ora prevede che: “Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita 6, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”;

considerato che la nuova disciplina legislativa introduce inequivocabilmente la legittimazione del liquidatore ad esercitare ex novo o a proseguire l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. e che tale nuova facoltà del liquidatore (e in particolare la facoltà di proseguire l’azione revocatoria già iniziata prima dell’apertura del procedimento di liquidazione) presuppone implicitamente l’irrilevanza, ai fini dell’accesso alla procedura, degli “atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori”;

considerato che in base all’art. 4-ter, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, citato la suddetta disciplina delle azioni del liquidatore si applica “anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, avvenuta con il D.L. 18 dicembre 2020 pubblicato in G.U. il 24 dicembre 2020;

considerato quindi che i liquidatori dovranno nel caso in esame valutare l’opportunità di domandare la revoca degli atti compiuti dal debitore in relazione ai quali sussistano eventualmente i presupposti;

cancellata dal registro delle Imprese di Salerno il 26/10/2019, e della quale era socia accomandataria”;

rilevato, in ordine al presupposto soggettivo che, quanto al riconoscimento della qualifica di soggetto sovraindebitato in relazione a socio illimitatamente responsabile (come precisato la ricorrente presenta un indebitamento attuale che trova in parte origine nell’attività della società in SAS cessata il 26/10/2019, e di cui deve rispondere quale socio illimitatamente responsabile), in seguito alla recente riforma ex di 137/2020 conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha ampliato la nozione di “consumatore” includendovi anche il socio di società di persone;

rilevato che, in ordine al requisito oggettivo della meritevolezza della condotta del debitore, va rimarcato che la procedura della liquidazione non prevede, a differenza di quanto disposto in tema di piano del consumatore, il diniego di omologazione in caso di sovraindebitamento colposo o di assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, sicché il profilo della diligenza, per la sola persona fisica, richiamato dalla lett. a) del terzo comma dell’art.14 ter, deve ritenersi rilevante in relazione all’ulteriore beneficio dell’esdebitazione, oggetto di successiva valutazione (Cfr. Tribunale Bari, 17 Maggio 2021);

ritenuto inoltre che “l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni” non costituisca più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, attesa l’abrogazione implicita dell’art. 14-quinquies, comma 1, della L. n. 3 del 2012 nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto, ad opera dell’art. 4-ter, comma 1, lett. 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

considerato in particolare che quest’ultima disposizione ha sostituito l’articolo 14-decies della L. n. 3 del 2012 il cui comma 2 ora prevede che: “Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”;

considerato che la nuova disciplina legislativa introduce inequivocabilmente la legittimazione del liquidatore ad esercitare ex novo o a proseguire l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. e che tale nuova facoltà del liquidatore (e in particolare la facoltà di proseguire l’azione revocatoria già iniziata prima dell’apertura del procedimento di liquidazione) presuppone implicitamente l’irrilevanza, ai fini dell’accesso alla procedura, degli “atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori”;

considerato che in base all’art. 4-ter, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, citato la suddetta disciplina delle azioni del liquidatore si applica “anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, avvenuta con il D.L. 18 dicembre 2020 pubblicato in G.U. il 24 dicembre 2020;

considerato quindi che i liquidatori dovranno nel caso in esame valutare l’opportunità di domandare la revoca degli atti compiuti dal debitore in relazione ai quali sussistano eventualmente i presupposti;

cancellata dal registro delle Imprese di Salerno il 26/10/2019, e della quale era socia accomandatario”;

rilevato, in ordine al presupposto soggettivo che, quanto al riconoscimento della qualifica di soggetto sovraindebitato in relazione a socio illimitatamente responsabile (come precisato la ricorrente presenta un indebitamento attuale che trova in parte origine nell’attività della società in SAS cessata il 26/10/2019, e di cui deve rispondere quale socio illimitatamente responsabile), in seguito alla recente riforma ex di 137/2020 conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha ampliato la nozione di “consumatore” includendovi anche il socio di società di persone;

rilevato che, in ordine al requisito oggettivo della meritevolezza della condotta del debitore, va rimarcato che la procedura della liquidazione non prevede, a differenza di quanto disposto in tema di piano del consumatore, il diniego di omologazione in caso di sovraindebitamento colposo o di assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, sicché il profilo della diligenza, per la sola persona fisica, richiamato dalla lett. a) del terzo comma dell’art.14 ter, deve ritenersi rilevante in relazione all’ulteriore beneficio dell’esdebitazione, oggetto di successiva valutazione (Cfr. Tribunale Bari, 17 Maggio 2021);

ritenuto inoltre che “l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni” non costituisca più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, attesa l’abrogazione implicita dell’art. 14-quinquies, comma 1, della L. n. 3 del 2012 nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto, ad opera dell’art. 4-ter, comma 1, lett. 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

rilevato, infine, con riferimento alle SPESE MENSILI MEDIE PER SOSTENTAMENTO FAMILIARE, quantificate in Euro 1.505,00, che nella determinazione della parte di reddito da destinare al sovraindebitato in occasione dell’apertura della liquidazione dei beni, devono essere rispettati i limiti prescritti dall’art. 545, comma 4 e 5, c.p.c., richiamato espressamente dall’art. 14 ter, comma 6,

L. 27 gennaio 2012, n. 3, e che la messa a disposizione di tutti i beni comporta che l’indicazione da parte del debitore della somma ritenuta necessaria per il mantenimento dell’intero nucleo familiare non sia vincolante, essendo rimessa alla valutazione discrezionale del Tribunale, secondo i parametri della lett. b) del comma 6;

Rilevato, nel caso di specie, che l’esame delle spese richieste appare eccessivo tenuto altresì conto del sacrificio imposto ai creditori in seguito all’apertura della procedura di liquidazione;

considerato che la (…) percepisce una retribuzione da lavoro dipendente con uno stipendio medio mensile circa Euro 1.480,00 – 1.500,00 calcolato dividendo per 12 il reddito annuale, compresa la tredicesima mensilità a fronte di una debitoria complessiva di Euro 887.625,99;

considerato di dover escludere dalla liquidazione i crediti impignorabili, ai sensi dell’art. 545 c.p.c. e che, ai sensi di tale disposizione, i crediti retributivi sono pignorabili nei limiti di 1/5 ed, ove concorrano cause diverse, tributarie o alimentari e non qualificate, il pignoramento si estende sino alla metà. Per tali ragioni la somma mensile da escludere dalla liquidazione può essere indicata nella misura di Euro 1.100,00 tenuto altresì conto del fatto che in minima parte contribuisce anche il coniuge della ricorrente al mantenimento della famiglia,

rilevato che la messa a disposizione del credito retributivo comporta l’apprensione, ai fini della liquidazione, di ogni ulteriore emolumento riconducibile al rapporto di lavoro, maturato o esigibile in futuro, nei limiti di pignorabilità innanzi indicati, ivi compreso il TFR.

rilevato che:

– il ricorrente è persona fisica in stato di “sovraindebitamento” secondo la definizione di cui all’art. 6, secondo comma, lett. a), L. n. 3 del 2012;

– il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. n. 3 del 2012;

– la domanda è corredata dalla documentazione di cui all’art. 9 comma 2 e 3 L. n. 3 del 2012;

– l’istanza comprende l’inventario del patrimonio dell’istante;

– la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;

– non si ravvisano, allo stato, atti in frode ai creditori compiuti nell’ultimo quinquennio;

– è stata depositata la relazione particolareggiata da parte del professionista con funzioni di OCC che, come richiesto dalla legge, comprende: a) l’identificazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

P.Q.M.

Letti gli artt. 14- ter e 14 – quinquies L. n. 3 del 2012;

DICHIARA APERTA

La procedura di liquidazione dei beni di (…) e per l’effetto:

NOMINA

liquidatore dott.(…) affinché svolga i compiti previsti dagli artt. 14 – sexies e ss. L. n. 3 del 2012;

DISPONE

che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o perseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito di questo Tribunale;

ORDINA

poiché il patrimonio del debitore comprende beni immobili registrati, la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;

DISPONE

a carico del Liquidatore la comunicazione del presente decreto, della domanda di liquidazione e della relazione particolareggiata ai creditori entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento, nonché la pubblicazione dei medesimi documenti su uno dei siti di cui all’art. 490, comma 2, c.p.c.;

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio in liquidazione ai Liquidatori;

FISSA

nella misura di 1.100,00 euro, al netto delle trattenute previdenziali e degli oneri fiscali, gli emolumenti che possono essere trattenuti mensilmente dal debitore per le esigenze di sostentamento proprio e dei membri della famiglia e dichiara esclusi dalla liquidazione i beni di cui all’art. 14 – ter sesto comma L. n. 3 del 2012;

DISPONE

a favore della procedura l’importo mensile residuo rispetto al necessario per il sostentamento familiare a cui deve aggiungersi la somma ritenuta dal datore di lavoro se non ancora assegnata al creditore esecutante, in virtù del pignoramento prezzo terzi che grava sullo stipendio mensile della debitrice.

DISPONE

che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sulla attività svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Lagonegro, il 4 ottobre 2021.

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2021.

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