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Il fideiussore nelle procedure di sovraindebitamento
Chiunque abbia svolto attività di impresa si è trovato nella situazione di dover “trattare” con la banca per ottenere l’apertura di un fido, un finanziamento o un mutuo.
La trattativa della banca si risolve in due parole: avere delle garanzie sull’esposizione debitoria.
Così molto frequente è il caso del genitore che presta delle fideiussioni per i figli; oppure, della moglie che firma delle fideiussioni per il marito.
Orbene, sicuramente il fideiussore può accedere alla legge sul sovraindebitamento per poter cancellare e/o stralciare i propri debiti. L’unico limite per lo stesso (sulla base di quella che oggi è la giurisprudenza prevalente ) è la possibilità di poter accedere alla procedura specifica del Piano del consumatore.
Andiamo con ordine ed approfondiamo l’argomento.
Fideiussione e società fallita
Si ricorda che le procedure di sovraindebitamento possono essere attivate solo da soggetti che non sono assoggettabili ad altre procedure concorsuali e fallimentari.
In altri termini se una azienda possiede i requisiti previsti dalla legge per fallire, la stessa non potrà accedere al sovraindebitamento ma dovrà far riferimento alla disciplina fallimentare.
Cosa succede nel caso in cui il genitore (ad esempio) abbia prestato una fideiussione per la ditta del figlio, la quale ha in effetti un fatturato tale da poter fallire?
In questo caso, sebbene la ditta sia soggetta a fallimento, il fideiussore potrà accedere ai benefici del sovraindebitamento?
La risposta fornita da giurisprudenza e dottrina è positiva. Il debitore fideiussore potrà accedere al sovraindebitamento anche se la società è stata già dichiarata fallita o se il fallimento stesso sia ancora pendente.
Liberarsi dei debiti della fideiussione prima dell’escussione
Un altro punto su cui si sono interrogati dottrina e giurisprudenza è se la fideiussione debba essere stata “richiesta”.
In altri termini per poter richiedere lo stralcio della propria posizione debitoria, la banca deve aver già attivato la procedura per escutere la fideiussione? oppure, diversamente, il fideiussore potrà attivare la procedura di sovraindebitamento anche se ancora nessuno gli ha mai chiesto neanche un centesimo?
Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che la procedura di sovraindebitamento può attivarsi anche se la fideiussione non è stata escussa.
Fideiussore e piano del consumatore
Un’aspetto in parte più controverso è quello relativo alla possibilità di poter accedere alla procedura del “piano del consumatore” da parte del fideiussore.
In effetti, il padre che firma delle garanzie fideiussore per l’attività del figlio non partecipa all’attività di impresa del figlio, né può definirsi in alcun modo imprenditore.
Argomentando in tal modo alcuni Tribunali (ad esempio: Siena e Modena) hanno ritenuto che il debito contratto dal fideiussore debba parificarsi a quello di un mero consumatore, essendo per lo stesso un debito estraneo all’attività lavorativa del fideiussore stesso.
Ragionando in tal modo, si permette al fideiussore di attivare, oltre la procedura dell’accordo con i debitori e della liquidazione, anche quella del piano del consumatore.
In realtà la tesi professata da tale giurisprudenza è al momento minoritaria.
La maggior parte dei Tribunali sostiene che laddove il debitore abbia prestato fideiussioni in favore di una società o impresa individuale, lo stesso non può ritenersi consumatore, non potendo pertanto accedere al piano del consumatore.
Pertanto, il fideiussore potrà accedere alle procedura previste dalla legge sul sovraindebitamento ma solo utilizzando gli strumenti previsti dalla legge per i debiti derivanti da attività d’impresa: ossia l’accordo di composizione della crisi e la liquidazione del patrimonio.