Mi hanno sospeso la patente: perchè?

Sommario

Non posso guidare: patente sospesa

Chiaramente la sospensione della patente  è un provvedimento che priva temporaneamente la persona del documento di guida.

Questo comporta che la persona non può condurre legittimamente veicoli per un periodo di tempo, generalmente determinato, cessato il quale il titolare ne ritorna in possesso e può riprendere a guidare.

Ma perché mi sospendono la patente?

La sospensione è una sanzione amministrativa accessoria conseguente alla violazione di determinate norme o comportamenti indicati o richiamati nel titolo V del codice della strada, per un periodo di tempo da ciascuna di tali norme richiamato (art. 129, d.lg. n. 360/1993 cit.).

La fissazione della durata della sospensione è rimessa, quindi, entro i termini minimi e massimi stabiliti dal legislatore, all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione.

In altri termini il legislatore fissa una “range”; mentre l’amministrazione indica in concreto il periodo di sospensione.

Chiaro che come ogni atto, anche il provvedimento di sospensione deve essere adeguatamente motivato, sia riguardo agli elementi che alle ragioni considerate.

E’ possibile distinguere diverse ipotesi di sospensione della patente.

a) sospensione della patente per violazione di norme di comportamento (art. 218).

b) sospensione della  patente  nelle ipotesi di reato (artt. 220-224).

c) sospensione della  patente  per malattie fisiche o psichiche.

d) sospensione della  patente  a seguito di diffida (ipotesi non più prevista)

Esaminiamo il caso classico di sospensione: ossia il caso A).

Sospensione della patente per violazione di norme di comportamento (art. 218).

E’ il caso in cui la sospensione è disposta quale sanzione accessoria, per violazione di una norma di comportamento.

Accertata la violazione dai competenti organi, si avvia una procedura che vede coinvolti uffici della prefettura e uffici della motorizzazione.

L’agente che ti contesta l’infrazione, ti ferma e ti ritira la  patente.

Redige un verbale e sullo stesso  è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

Questa poi viene inviata, unitamente alla copia del verbale di accertamento, alla prefettura del luogo della commessa violazione.

Il Prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, dandone notizia alla prefettura di residenza del contravventore, competente anche alla restituzione del documento, quando stabilito. L’ordinanza di sospensione, con l’indicazione del periodo cui si estende la sanzione, che, nei limiti minimi e massimi fissati nella singola norma, è determinato sia in relazione alla gravità della violazione commessa e alla entità del danno apportato che al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, va notificata immediatamente all’interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione Generale della m.c.t.c.

Qualora l’ordinanza di sospensione non venga emanata entro i quindici giorni stabiliti dalla legge, il titolare della  patente  può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. La  patente  viene altresì restituita al termine del periodo di sospensione fissato: l’avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio della Direzione generale della m.c.t.c, che la iscrive nei propri registri (art. 218, 1°, 2° e 3° co.).

E’ importante ricordare che l’organo competente annota sulla  patente  l’avvenuta sospensione (e restituzione).

L’annotazione rimane per un periodo di 10 anni al fine di valutare, in caso di recidiva, la successiva sanzione.

Al contravventore interessato il nuovo codice concede due possibilità di ricorso: o impugnare il sommario processo verbale con ricorso al prefetto (art. 203), o proporre opposizione contro l’ordinanza dinanzi al Giudice di Pace (art. 205).

HAI UN DUBBIO CHIEDI AI NOSTRI PROFESSIONISTI

Tramite il modulo sottostante è possibile contattare lo studio legale di riferimento al fine di avere un parere sommario o un breve consulto sulla propria problematica.
Ricevuta la richiesta si provvederà a smistarla presso i nostri convenzionati. La compilazione e l’invio dello stesso non comporta alcun onere o spesa da parte del richiedente.
L’utente potrà decidere liberamente se affidare o meno la propria posizione allo studio legale di competenza.
Cordialità.

Separazioni e divorzi, Mantenimento ed Alimenti, Tutela Violenza Familiare, Affidamento Prole, Assegnazione Casa Coniugale

Successioni ed Eredità, Testamento e Divisioni ereditarie, Lesioni Legittima, Trust e Protezione patrimonio

Assistenza penale giudiziale e stragiudiziale per il risarcimento del danno. Consulenza e redazione denunce.

Azione di risarcimento con valutazione preliminare anche tramite perizia specialistica e medico legale per ponderare la fondatezza dell’azione legale.

Legge salva suicidi, gestioni indebitamento, saldo e stralcio, crisi d’impresa.

Assistenza legale in materia di contratti a imprese, professionisti e privati. Tutela per inadempimento contrattuale e responsabilità professionale.

Azione di risarcimento con valutazione preliminare anche tramite perizia specialistica e medico legale per ponderare la fondatezza dell’azione legale.

Assistenza stragiudiziale e giudiziale, diffida adempimento, procedura esecutiva e liberazione.

Assistenza e consulenza legale su Bologna e provincia. Domiciliazione legale. Indirizzi della Giurisprudenza territoriale.