Non posso guidare: patente sospesa
Chiaramente la sospensione della patente è un provvedimento che priva temporaneamente la persona del documento di guida.
Questo comporta che la persona non può condurre legittimamente veicoli per un periodo di tempo, generalmente determinato, cessato il quale il titolare ne ritorna in possesso e può riprendere a guidare.
Ma perché mi sospendono la patente?
La sospensione è una sanzione amministrativa accessoria conseguente alla violazione di determinate norme o comportamenti indicati o richiamati nel titolo V del codice della strada, per un periodo di tempo da ciascuna di tali norme richiamato (art. 129, d.lg. n. 360/1993 cit.).
La fissazione della durata della sospensione è rimessa, quindi, entro i termini minimi e massimi stabiliti dal legislatore, all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione.
In altri termini il legislatore fissa una “range”; mentre l’amministrazione indica in concreto il periodo di sospensione.
Chiaro che come ogni atto, anche il provvedimento di sospensione deve essere adeguatamente motivato, sia riguardo agli elementi che alle ragioni considerate.
E’ possibile distinguere diverse ipotesi di sospensione della patente.
a) sospensione della patente per violazione di norme di comportamento (art. 218).
b) sospensione della patente nelle ipotesi di reato (artt. 220-224).
c) sospensione della patente per malattie fisiche o psichiche.
d) sospensione della patente a seguito di diffida (ipotesi non più prevista)
Esaminiamo il caso classico di sospensione: ossia il caso A).
Sospensione della patente per violazione di norme di comportamento (art. 218).
E’ il caso in cui la sospensione è disposta quale sanzione accessoria, per violazione di una norma di comportamento.
Accertata la violazione dai competenti organi, si avvia una procedura che vede coinvolti uffici della prefettura e uffici della motorizzazione.
L’agente che ti contesta l’infrazione, ti ferma e ti ritira la patente.
Redige un verbale e sullo stesso è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
Questa poi viene inviata, unitamente alla copia del verbale di accertamento, alla prefettura del luogo della commessa violazione.
Il Prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, dandone notizia alla prefettura di residenza del contravventore, competente anche alla restituzione del documento, quando stabilito. L’ordinanza di sospensione, con l’indicazione del periodo cui si estende la sanzione, che, nei limiti minimi e massimi fissati nella singola norma, è determinato sia in relazione alla gravità della violazione commessa e alla entità del danno apportato che al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, va notificata immediatamente all’interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione Generale della m.c.t.c.
Qualora l’ordinanza di sospensione non venga emanata entro i quindici giorni stabiliti dalla legge, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. La patente viene altresì restituita al termine del periodo di sospensione fissato: l’avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio della Direzione generale della m.c.t.c, che la iscrive nei propri registri (art. 218, 1°, 2° e 3° co.).
E’ importante ricordare che l’organo competente annota sulla patente l’avvenuta sospensione (e restituzione).
L’annotazione rimane per un periodo di 10 anni al fine di valutare, in caso di recidiva, la successiva sanzione.
Al contravventore interessato il nuovo codice concede due possibilità di ricorso: o impugnare il sommario processo verbale con ricorso al prefetto (art. 203), o proporre opposizione contro l’ordinanza dinanzi al Giudice di Pace (art. 205).