Mi hanno ritirato la patente: cosa è successo?

Sommario

Guida in stato di ebbrezza e gli agenti accertatori

Siete alla guida della vostra vettura e venite fermati dalla pattuglia.

Eseguiti gli accertamenti del caso il vostro tasso di alcool nel sangue è superiore a 0,5 g/l. E’ importante ricordare che la prima fascia (da 0.5 a 0.8) è solo una sanzione amministrativa, al contrario le fasce successive rientrano nell’ambito penale (sono dei reati).

La suddetta distinzione è molto rilevate, in quanto comporta conseguenze diverse e nel secondo caso l’aperto di un procedimento penale ad hoc.

L’agente accertatore (di norma la Polizia Stradale, ma possono essere legittimati anche altri soggetti indicati dalla legge) provvederà a redigere il verbale in cui annoterà il tasso rilevato. E’ obbligo eseguire il doppio accertamento con l’emissione di due test separati e distinti.

Il ritiro della patente

In caso di guida in stato di ebbrezza vi verrà ritirata la patente di guida.

Nel caso di tasso compreso tra 0.5 e 0.8 la sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria (art. 218 e ss.).

Nella fascia tra 0.8 e 1.5 verrà applicata sempre la sospensione della patente ma come sanzione accessoria al reato (art. 220 e ss.).

Nell’ultima fascia (sopra il tasso di 1.5) verrà disposta, come sopra, la sospensione della patente e la confisca del veicolo (nel caso in cui sia vostro). In caso di recidiva nel biennio la patente è revocata.

Quasi sempre, al fine di non prendere in custodia il veicolo, l’agente redige un “permesso” di guida per portare il veicolo presso la vostra abitazione (o presso un’autorimessa).

Nel caso in cui si sia configurato il reato, l’agente provvede a redigere “verbale di identificazione” nel quale verranno indicate le vostre generalità e soprattutto vi verrà assegnato l’avvocato di ufficio (salvo che non indichiate un vostro legale di fiducia).

Del verbale suddetto dovete prestare molta attenzione a dove eleggete il domicilio: difatti, se firmate eleggendo il domicilio presso l’avvocato, tutte le notificazioni verranno effettuate presso quest’ultimo !! quindi dovete fare molta attenzione.

L’ordinanza di sospensione del Prefetto

Entro 15 giorni la Prefettura vi invierà (a voi personalmente o presso l’Avvocato presso cui avrete eletto domicilio) l’ ORDINANZA DI SOSPENSIONE dove indicherà:

– il periodo in cui la vostra patente sarà sospesa;

– indicazioni relative alla sottoposizione a visita medica (visita che comunque dovrà avvenire non più tardi di 60 giorni);

– (se avete fatto istanza per ottenere il permesso di guidare per massimo 3 ore giornaliere) l’accoglimento o il rifiuto della concessione di tale permesso.

Questa ordinanza sarà comunicata anche agli Uffici per il trasporto terrestre a titolo informativo.

– se entro 15 giorni il Prefetto non invia nulla, è possibile recarsi presso la Prefettura e domandare la restituzione della patente (che andrà immediatamente riconsegnata una volta comunicatavi l’ordinanza di sospensione del Prefetto).

Si evidenzia che contro la suddetta Ordinanza di Sospensione del Prefetto è possibile fare opposizione mediante ricorso al Giudice di Pace.

Resto inteso che tale procedimento è rivolto unicamente a “discutere” sulla sospensione della patente. Non riveste invece il procedimento penale che ha una procedura separata e distinta.

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