Mi hanno diffamato: ma c’è il reato?

Sommario

Riconoscere il reato di diffamazione

Il reato di diffamazione è disciplinato dal nostro codice penale all’art. 595.

L’articolo cita testualmente:

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.”

Il primo comma stabilisce i caratteri e presupposti essenziali dell’ipotesi delittuosa.

Il secondo comma introduce una aggravante specifica per il reato di diffamazione.

Il terzo e quarto comma contemplano due ipotesi specifiche della diffamazione, di cui una molto conosciuta: la “diffamazione a mezzo stampa”.

Elementi costitutivi del reato di diffamazione

Premesso quanto sopra, per capire se siamo stati oggetto di diffamazione è necessario verificare se ci sono gli elementi indicati nel primo comma.

Gli altri commi prevedono delle “ipotesi speciali” della condotta generica prevista dal primo comma.

Vediamo nel dettaglio i singoli presupposti:

La reputazione

La reputazione (secondo una interpretazione pacifica in giurisprudenza) comprende sia l’onore che il decoro della persona (concetto che nel reato di ingiuria viene tenuto distinto).

La reputazione non è un sentimento interiore o individuale (diremo: “il mero l’amor proprio”) ma è un concetto collegato al mondo esteriore ovvero al “comune sentire” in un determinato momento storico.

Ossia la reputazione di una persona è ciò che per “senso comune” (comune opinione dei cittadini) corrisponde a quell’insieme di valori e caratteristica che rende una persona onorabile e decorosa agli occhi della gente (ossia nell’opinione dei terzi).

Si comprende che il concetto giuridico di “reputazione” (come tantissimi nel diritto) è soggetto ad interpretazione in relazione al contesto sociale e temporale in cui ci troviamo.

Ciò che 70 anni fa era “non decoroso”… oggi potrebbe esserlo.

L’offesa della reputazione

Affinché si configuri il reato la reputazione deve essere offesa.

Chiaro che se la diffamazione avviene tramite delle offese dirette: parolacce, epiteti palesi e similari; allora la questione è facilmente risolvibile.

In questi casi evidentemente sussiste l’offesa in quanto palese e diretta.

Diverso il caso in cui l’offesa sia indiretta. Ossia, laddove l’offesa si manifesta tramite allusioni, espressioni dubitative, insinuazioni.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che anche in questo caso si può parlare di diffamazione se l’addebito sia comunque capace di ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione secondo il parametro del “comune sentire”.

Nei prossimi articoli andremo ad analizzare gli altri elementi costitutivi della fattispecie delittuosa.

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