Il concetto di veicolo e connessioni con il reato di guida in stato di ebbrezza
In effetti, la situazione non è così semplice come sembra.
A parere di parte della dottrina, non dovrebbe configurarsi la sanzione accessoria della sospensione della patente nel caso di conducente sorpreso a guidare un velocipede (bici) in stato di ebbrezza.
Dalla lettura della normativa, invece, non appare esserci alcuna distinzione se il reato è commesso alla guida di un veicolo che non richiede il possesso della patente di guida (ad esempio, velocipede, ciclomotore).
Pertanto, se guido qualunque veicolo … comunque mi sospenderanno la patente.
In questo senso tra i “veicoli” a rigore di dettato normativo rientrano anche i veicoli spinti a braccia. Pertanto, anche in questo caso si dovrà pervenire ad un provvedimento di sospensione.
Le contraddizioni nella disciplina della sospensione
Evidente che quanto sopra riportato sia quantomeno discutibile.
In primo luogo, il concetto di “pericolosità” connesso alla guida di un autoveicolo in stato d’ebbrezza non è assolutamente paragonabile a quello di un conducente di una bici (o addirittura di un veicolo a braccia).
Tale considerazione è importante, anche in relazione alle motivazioni che hanno portato il legislatore ad introdurre la fattispecie di reato (la guida in stato di ebbrezza): ossia l’aumenta del tasso di mortalità ed incidenti.
In secondo luogo, come avallato dalla stessa Corte di Cassazione, tale situazione determina effetti alquanto sperequati ai danni di coloro che hanno conseguito una patente di guida e per ciò solo si vedono infliggere l’ulteriore sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente che invece non opera (né potrebbe operare) nei riguardi di soggetti privi della patente di guida che hanno integrato la stessa condotta (si pensi alla guida di un velocipede).
Esiste una differenza di trattamento tra chi guida la bici avendo la patente di guida e chi la guida non avendola.
Al secondo non potrà essere ritirata la patente e potrà conseguirla.
Addirittura anche gli “animali” potrebbero assimilarsi ad un “veicolo”. Pertanto anche il conducente di animali sarebbe passibile di guida in stato di ebbrezza.
In realtà, in tale ultimo ipotesi, la dottrina e la giurisprudenza si sono già orientate verso l’interpretazione che esclude l’applicabilità tanto dell’art. 186 (guida in stato di ebbrezza) che dell’art. 187 c.d.s (sostanza stupefacenti).
Rimane il caso della bici e del “carretto spinto a mano” sul quale, paradossalmente, la giurisprudenza rimane ad oggi titubante.
Oggi, sembrerebbero aprirsi i primi spiragli.
Con sentenza del 2013, la Cassazione afferma che la sospensione della patente di guida, come sanzione amministrativa accessoria al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, può essere disposta, con la pronuncia ex art. 444 c.p.p., nella sola ipotesi in cui l’imputato sia titolare di titolo abilitativo e si sia posto alla guida di veicolo che richiede uno dei titoli abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione medesima. (Fattispecie avente ad oggetto l’annullamento della pronuncia di merito limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida dell’imputato rinvenuto alla guida di un velocipede in stato di ebbrezza alcolica).