Gli arredi non rientrano nella procedura di liquidazione

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Arredi e cose mobili assolutamente impignorabili

Sono da escludersi dalla procedura di liquidazione tutte le ipotesi di impignorabilità previste dall’art. 514 c.p.c.

Vediamo cosa dice l’articolo suddetto:

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;

2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

[4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore (ndr. abrogato, si veda l’art. 515 c.p.c.);

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;

6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Possiamo pertanto affermare che gli arredi, laddove necessari per lo svolgimento della vita all’interno del nucleo familiare, non sono inclusi nella procedura di liquidazione.

Si evidenzia che tale esclusione esiste solo nei limiti del requisito della “indispensabilità”. Il letto dove dormono i figli non può essere pignorato, ma può esserlo quello della camera degli ospiti.

Arredi in comodato d’uso gratuito

Potrebbe accadere che gli arredi di casa non siano propri e dati solo in “prestito”. In questo caso gli stessi non possono essere pignorati in quanto non sono di proprietà del debitore.

Questi beni pertanto non possono entrare a far parte della procedura di liquidazione.

In tal caso sorge un problema rilevante: come si fa a dimostrare che il mobilio non è proprio considerato che lo stesso è presente nell’abitazione in cui si vive (e pertanto sussiste anche una presunzione in tal senso).

Paradossalmente, anche la stessa produzione di tutti gli scontrini del mobili presenti, non avrebbe alcuna funzione considerato che lo stesso non risulta nominativo. Diverso potrebbe essere il caso della produzione di relativa fattura, ma evidentemente nessuno ha le fatture di ogni mobile presente in casa.

Più semplicemente il problema si risolve tramite una scrittura privata.

Di regola si utilizza un contratto di comodato ad uso gratuito con il quale si cristallizza la proprietà del mobilio ed il relativo utilizzo da parte del debitore.

Si ricorda che la scrittura privata per essere opponibile ai terzi creditori deve avere data certa e pertanto la stessa deve essere registrata. Diversamente non potrà essere utilizzata nei confronti i creditori.

Talvolta accade che all’interno delle procedure esecutive il predetto risulta essere proprio un espediente per evitare che il mobilio possa essere oggetto di esecuzione da parte di terzi creditori.

Anche nel caso delle procedura di liquidazione, la sussistenza della scrittura privata con data certa, esclude i relativi beni.

Appare utile riportare il seguente esempio del Tribunale di Milano:

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