Patente sospesa ma il Giudice accoglie il ricorso
Importante pronuncia del GdP di Rossano, nella quale si scindono i vari elementi costitutivi del reato di ebbrezza.
Al ricorrente era stata sospesa la patente di guida in quanto lo stesso aveva circolato in stato di ebrezza alcolica pari a 1,15 g\l. Conseguentemente, veniva disposta la sospensione della patente di guida per sei mesi.
Successivamente il Prefetto emetteva relativo decreto di sospensione.
I motivi del ricorso
Il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’impugnato decreto in quanto lo stesso si trova nell’impossibilità si svolgere la propria professione. Inoltre, si rilevava la nullità del decreto in quanto il ricorrente era perfettamente sobrio al momento dell’accertamento.
Pertanto si richiedeva, in via cautelare, la sospensione del decreto impugnato, e nel merito la declaratoria di nullità della stesso.
Il Giudice restituisce la patente
Il Giudice ritiene che nel caso di specie NON vi sono elementi da cui desumere lo stato di ebrezza, non potendosi porre come parametro di riferimento le sole le analisi dell’alcol nel sangue.
La disposizione prevista dall’art. 186 del cds necessita della sussistenza di tre elementi:
1) lo stato di ebrezza,
2) l’uso di bevande alcoliche,
3) il tasso alcolemico;
Difatti, la condotta prevista dall’articolo suddetto prevede la contemporanea esistenza dei tre presupposti sopra elencati.
Lo stato di ebrezza
E’ caratterizzato da eccitamento e da sintomi neurologici quali disartria (alterazione nella pronuncia dei fonemi e sequenze verbali già programmate), dislalia (balbuzie), incoordinazione dei movimenti, perdita dell’equilibrio, fatuità peggioramento dei riflessi e delle percezioni, In medicina l’ebbrezza o (ubriachezza) è il primo grado di intossicazione alcolica acuta. L’intensità e la durata variano a seconda della quantità di alcol assunto e della tolleranza individuale.
Il tasso alcolemico (o alcolemia)
E’ un dato scientifico, medico, e rappresenta il quantitativo di alcol etilico nel sangue. La misurazione è effettuata in g\l (grammi per litro).
Per determinare tale concentrazione, non occorre necessariamente un’analisi del sangue da laboratorio; dal momento che una parte di alcol ingerito dall’organismo viene smaltita con le urine e con la respirazione, è stato messo a punto un test molto preciso e rapido, che viene comunemente chiamato “prove dal palloncino”.
L’uso di bevande alcoliche
Ai sensi della disposizione, l’introduzione di alcol nel sangue deve derivare dall’uso di bevande alcoliche.
Ciò che è importante sottolineare è che non c’è un rapporto automatico tra assunzione di alcoli-alcolemia-ebrezza vietata. Il tasso alcolemico di un individuo è un dato scientifico, ma non dipende solo dalla quantità di alcol ingerito, ma anche da molti altri fattori, come il peso, lo stato di salute, l’età, il sesso e lo stato di digiuno o di sazietà.
Ad esempio, la gradazione alcolica e il contenuto dello stomaco determinano la velocità di assorbimento; inoltre, l’anidride carbonica contenuta in alcune bevande alcoliche aumenta la velocità di assorbimento dell’alcol
Fatte le suddette premesse, nel caso di specie, la sussistenza dello stato di ebrezza del ricorrente, al momento della guida non è rilevabile!
Dagli atti del procedimento non risulta allegato qualsivoglia rapporto da cui desumersi l’ora del fermo del veicolo e l’ora in cui sono state eseguite le analisi cliniche. L’unica indicazione risulta essere il giorno 3 aprile 2011; ne consegue che le sole analisi cliniche ospedaliere, di cui si fa menzione nel decreto di sospensione attestano della sola presenza di alcol nel sangue.
Mancano quindi parametri e\o elementi indispensabili al fine di accertare lo stato di ebrezza al momento della guida così come previste dall’art 186 cds.