L’esdebitazione nel sovraindebitamento

Sommario

[toc]

Esdebitazione del privato e del debitore non fallibile

Quando si parla di esdebitazione ci si riferisce al beneficio concesso al debitore di essere liberato da tutti i debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti.

Sostanzialmente: ho pagato quello che potevo ed adesso i creditori non mi possono più chiedere altri soldi.

Per avere un quadro generale vi segnalo questa lettura: non pagare i debiti legalmentecome non pagare i debiti.

L’esdebitazione nel sovraindebitamento è disciplinato dall’art. 14 terdecies di cui si riporta il contenuto integralmente:

Art. 14terdecies Esdebitazione

1 – Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16;

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all’articolo 14undecies, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2 – L’esdebitazione è esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3 – L’esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

4 – Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5 – Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

a) che è stato concesso ricorrendo l’ipotesi del comma 2, lettera b);

b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero simulate attività inesistenti.

6 – Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

La collocazione dell’articolo nell’ultima parte della Sezione II, riguardante la testo di legge: esdebitazioneLiquidazione del patrimonio” è presto detta.

L’esdebitazione del debitore è una fase accessoria solo nel caso di liquidazione del patrimonio. Al contrario nel caso di accordo di composizione della crisi o di piano del consumatore l’effetto esdebitatorio è automatico e si consegue con il regolare adempimento ed esecuzione della relativa procedura.

Requisiti per accedere al beneficio dell’esdebitazione

Come indicato dall’art. 14 terdecies è necessario che:

  • Il debitore deve essere persona fisica (escluse persone giuridiche);
  • Deve verificarsi la meritevolezza del debitore risultando soddisfatte le condizioni previste dai sopra riportati comma 1 e 2 dell’art. 14 terdecies;

Tra i requisiti di meritevolezza si evidenzia in particolare quanto previsto dalla lettera f) del primo comma, ai sensi del quale: “siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione”.

La disposizione è similare all’art. 142 comma 2 della legge fallimentare, e pertanto è possibile richiamarne anche la relative giurisprudenza.

In merito sono intervenute le Sezioni Unite stabilendo che:

“la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dal secondo comma dell’art. 142 legge fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunchè in sede di riparto […]”

Altro principio che potrebbe essere mutuato è quello, sempre stabilito dalle SS.UU., di valutare la meritevolezza del debitore anche in base ad una valutazione comparativa tra quanto pagato rispetto a quanto complessivamente dovuto. Sul punto la dottrina non è unanime.

In linea di massima, il confronto del dettato letterale con la disposizione prevista dalla legge fallimentare evidenzia che la disciplina prevista dal 14 terdecies sia comunque particolarmente rigorosa.

HAI UN DUBBIO CHIEDI AI NOSTRI PROFESSIONISTI

Tramite il modulo sottostante è possibile contattare lo studio legale di riferimento al fine di avere un parere sommario o un breve consulto sulla propria problematica.
Ricevuta la richiesta si provvederà a smistarla presso i nostri convenzionati. La compilazione e l’invio dello stesso non comporta alcun onere o spesa da parte del richiedente.
L’utente potrà decidere liberamente se affidare o meno la propria posizione allo studio legale di competenza.
Cordialità.

Separazioni e divorzi, Mantenimento ed Alimenti, Tutela Violenza Familiare, Affidamento Prole, Assegnazione Casa Coniugale

Successioni ed Eredità, Testamento e Divisioni ereditarie, Lesioni Legittima, Trust e Protezione patrimonio

Assistenza penale giudiziale e stragiudiziale per il risarcimento del danno. Consulenza e redazione denunce.

Azione di risarcimento con valutazione preliminare anche tramite perizia specialistica e medico legale per ponderare la fondatezza dell’azione legale.

Legge salva suicidi, gestioni indebitamento, saldo e stralcio, crisi d’impresa.

Assistenza legale in materia di contratti a imprese, professionisti e privati. Tutela per inadempimento contrattuale e responsabilità professionale.

Azione di risarcimento con valutazione preliminare anche tramite perizia specialistica e medico legale per ponderare la fondatezza dell’azione legale.

Assistenza stragiudiziale e giudiziale, diffida adempimento, procedura esecutiva e liberazione.

Assistenza e consulenza legale su Bologna e provincia. Domiciliazione legale. Indirizzi della Giurisprudenza territoriale.