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Sono dichiarati definitivamente inesigibili nei confronti del debitore incapiente i debiti maturati e indicati nel ricorso per la concessione dell’esdebitazione, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’art. 14-quaterdecies, L. n. 3/2012, introdotto dall’art. 4-ter, co. 1, lett. m), D.L. n. 137/2020, conv., con modif., in L. n. 176/2020.
D’altra parte resta fermo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dall’emissione del decreto di esdebitazione nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.
Tribunale Milano Sez. spec. in materia di imprese Ord., 08/06/2021
rilevato che:
– con ricorso depositato ante causam il 10.12.2020 le ricorrenti S.B. e A.A.,
– quali socie detentrici ciascuna di quote della SRL M.S.I. IN LIQUIDAZIONE pari al 20% del capitale della società (cfr. doc.2, visura camerale SRL),
hanno chiesto in via d’urgenza ex artt. 700 c.p.c. e 2487 c.c. ultimo comma la revoca del liquidatore della SRL, E.P.B., nonché la nomina di liquidatore giudiziale, illustrando:
– quanto al fumus la completa inerzia del liquidatore, nominato dall’assemblea il 26.5.2015 e carente in particolare nella predisposizione dei bilanci annuali della SRL, risultando poi anche irreperibile;
– quanto al periculum, la situazione della SRL, priva di soggetto che ne gestisca la liquidazione anche a fronte di iniziative giudiziarie di terzi;
e preannunciando anche azione di merito risarcitoria nei confronti del B.;
– sostituita quindi con trattazione scritta l’udienza del 29.1.2021 fissata dal g.d. per la discussione cautelare, nelle relative note le ricorrenti hanno chiesto termine per rinnovare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza nei confronti del B., risultato irreperibile all’indirizzo indicato nel verbale assembleare di nomina e nella visura camerale della SRL, specificando di aver ricavato altro indirizzo del B. dalla visura di altra società della quale costui risulta A.U.;
– assegnato quindi dal g.d. con Provv. del 26 gennaio 2021 il termine richiesto e fissata da tale provvedimento l’udienza del 26.3.2021 sostituita da trattazione scritta, le ricorrenti nelle note scritte di cui si è detto sopra:
– hanno riferito che a seguito del nuovo tentativo di notifica al B. costui è risultato sconosciuto anche presso l’ulteriore indirizzo di S., via S. n.23, coincidente con le risultanze anagrafiche, nelle quali è pure indicata l’irreperibilità del B. (cfr. certificato anagrafico prodotto sub (…) dalle ricorrenti);
– hanno quindi chiesto che venga disposta in via d’urgenza la revoca del B. dalla carica di liquidatore inaudita altera parte;
ritenuto che tale richiesta vada accolta, posto che, allo stato, risultano sufficienti elementi a riscontro:
– sia del fumus di fondatezza della domanda di merito attinente alla revoca del liquidatore per giusta causa, considerata la documentata inerzia del B. quanto ai suoi compiti in particolare di redazione dei bilanci annuali di liquidazione, inerzia aggravata dalla concreta irreperibilità del B. all’indirizzo anagrafico e a quello risultante agli atti sociali;
– sia del periculum, dato il presumibile perdurare medio tempore della di per sé pregiudizievole inerzia del liquidatore,
– inerzia cui non pare possano rimediare le ricorrenti attraverso la convocazione di assemblea -cui sono da ritenere abilitate ex art.2479 c.c. secondo un costante orientamento di questo Tribunale – avente all’odg la revoca del liquidatore attuale e la nomina a tale carica di altro soggetto, lo Statuto sociale prevedendo all’art.27 per tali materie quorum deliberativo del quale le ricorrenti non dispongono (cfr. doc.1 ricorrenti),
pregiudizievole perdurare cui va posto dunque fine il più rapidamente possibile e, quindi, evitando il decorso anche del periodo di tempo necessario per la notifica al B. ai sensi dell’art.143 c.p.c. resasi necessaria a seguito dell’esito infruttuoso dei primi due tentativi di notifica ;
ritenuto conclusivamente che vada quindi disposta in via d’urgenza inaudita altera parte la revoca del B. dalla carica di liquidatore, con fissazione di udienza per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento, tenuto conto quanto alla data dell’udienza della necessità di superare i termini indicati dall’art. 669sexies c.p.c. secondo comma, posto il tempo di venti giorni richiesto per il compimento della notifica ex art.143 c.p.c. e posta, dunque, l’inutilità di fissazione di udienza entro i quindici giorni dall’emanazione del presente provvedimento previsti dal secondo comma dell’art. 669sexies c.p.c.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 2487 c.c., 700 c.p.c., 669ter e 669sexies c.p.c.;
revoca in via d’urgenza E.P.B. dalla carica di liquidatore della SRL M.S.I. IN LIQUIDAZIONE, disponendo che il presente provvedimento sia iscritto nel Registro delle imprese a cura delle ricorrenti;
fissa udienza per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento per il giorno 22 aprile 2021, assegnando termine alle ricorrenti fino al 29.3.2021 per richiedere la notifica del ricorso e del presente provvedimento ai sensi dell’art.143 c.p.c. al B.;
dispone la sostituzione dell’udienza con trattazione scritta assegnando alle parti ulteriore termine per il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni da sottoporre al giudice fino al 22.4.2021 entro le ore 12.”;
vista l’istanza di remissione in termini depositata dalla difesa delle ricorrenti il 21.4.2021 in riferimento alla impossibilità di richiedere la notifica ex art.143 c.p.c. presso l’UNEP milanese, impossibilità appresa nel giorno di scadenza del termine;
considerato che tale istanza può essere accolta;
così dispone:
fissa ulteriore udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare del 23.3.2021 per il giorno 7 giugno 2021, assegnando termine alle ricorrenti fino al 29.4.2021 per richiedere la notifica del ricorso e del presente provvedimento ai sensi dell’art.143 c.p.c. al B.;
dispone la sostituzione dell’udienza con trattazione scritta assegnando alle parti ulteriore termine per il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni da sottoporre al giudice fino al 7.6.2021 entro le ore 12.”;
rilevato che la difesa delle ricorrenti ha depositato le proprie note scritte il 4.6.2021, nelle quali:
– ha dato atto dell’avvenuta tempestiva notifica ex art.143 c.p.c. del ricorso e degli atti e provvedimenti successivi nei confronti del resistente, producendo la relativa documentazione,
– ha poi così concluso:
In via principale:
– Accertata e dichiarata la sussistenza di giusta causa revocare la nomina del signor E.P.B. a liquidatore di M.S.I. S.r.l. in liquidazione in via definitiva;
– disporre la nomina di un liquidatore giudiziale della M.S.I. S.r.l. in liquidazione affinché proceda agli adempimenti necessari alla conclusione della procedura di liquidazione o, in subordine, ad ogni altro adempimento del caso;
– accertare e dichiarare che il signor E.P.B. è responsabile per tutti i fatti, le omissioni, le violazioni dedotte ed è tenuto nei confronti delle ricorrenti al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio;
In subordine:
– Accertata e dichiarata la sussistenza di giusta causa revocare in via definitiva la nomina del signor E.P.B. a liquidatore di M.S.I. S.r.l. in liquidazione;
– Visto l’art. 7, n. 2, L.F., segnalare al Pubblico Ministero la situazione in cui versa la M.S.I. S.r.l. in liquidazione.
Con vittoria di spese di lite e successive occorrende”;
rilevato che il resistente E.P.B. non si è costituito nel presente procedimento cautelare;
Motivi della decisione
Va senz’altro confermata ex art. 669sexies c.p.c. secondo comma la revoca in via d’urgenza del B. dalla carica di liquidatore della SRL M.S. IN LIQUIDAZIONE disposta inaudita altera parte con il Provv. 23 marzo 2021 sopra riportato, la cui motivazione permane valida, alla notifica del ricorso al resistente non essendo seguita la costituzione del B. e, dunque, nessun nuovo elemento essendo emerso nel procedimento cautelare.
Quanto alle altre conclusioni delle ricorrenti sopra riportate, le stesse non possono essere accolte nel presente procedimento cautelare, posto che:
– in parte si riferiscono ad “accertamenti” di per sé estranei alla fase cautelare ex art.700 c.p.c., volta alla emanazione di provvedimenti i quali,
– pur se anticipatori degli effetti della sentenza di merito come predicato dal sesto comma dell’art. 669octies c.p.c.,
rimangono privi di valenza di giudicato, come denotato dall’ultimo comma dell’at.669octies c.p.c. e, dunque, sono inidonei a contenere accertamenti in senso proprio;
– in parte si riferiscono alla nomina di “liquidatore giudiziale” della SRL, nomina che, come già esposto nel Provv. del 23 marzo 2021, può conseguire solo a seguito della introduzione avanti il Tribunale dello specifico procedimento di volontaria giurisdizione ex art.2487 c.c. e non può essere invece disposta nella presente sede cautelare, non corrispondendo all’oggetto di alcuna possibile pronuncia di merito in giudizio contenzioso;
– in parte si riferiscono alla trasmissione degli atti al PM ex art.7 LF, provvedimento che, anch’esso, non pare adottabile, in assenza di dati relativi alla fallibilità della SRL ex art.1 LF secondo comma.
Le spese del presente procedimento cautelare:
– ex art. 669octies c.p.c. settimo comma sono da regolare nella presente sede;
– vanno poste a carico del resistente revocato;
– sono da liquidare come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e dell’attività difensiva svolta.
P.Q.M.
visti gli artt. 700, 669ter, 669sexies, 669octies c.p.c.;
conferma il provvedimento cautelare emesso inter partes il 23.3.2021 recante revoca in via d’urgenza del resistente E.P.B. dalla carica di liquidatore della SRL M.S. IN LIQUIDAZIONE, disponendo che il presente provvedimento sia iscritto nel Registro delle imprese a cura delle ricorrenti;
rigetta per il resto le conclusioni delle ricorrenti;
condanna il resistente E.P.B. alla rifusione in favore delle ricorrenti S.B. e A.A. delle spese del presente procedimento cautelare, spese che liquida, complessivamente, in Euro 518,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Milano, il 8 giugno 2021.
Depositata in Cancelleria il 8 giugno 2021.