Si può annullare o revocare una donazione fatta in favore di un erede? Domanda che ci si pone spesso nel caso in cui i genitori abbiano fatto delle donazioni mentre erano ancora in vita.
Si pensi all’ipotesi ricorrente dei soldi regalati ad un figlio oppure della casa donata dal genitore dove il figlio è andato a vivere con la famiglia.
L’atto di donazione è del tutto legittimo, ma lo stesso non dovrà ledere i diritti degli eredi che subentreranno all’apertura della successione testamentaria.
Nell’articolo parleremo di annullamento in senso a-tecnico ricomprendendo i casi in cui più frequenti nella pratica.
Se volete un consulto preliminare su una vostra casistica specifica potete contattarci gratuitamente con il relativo modulo: consulenza su revoca donazione.
Revoca donazione di una casa al figlio
Si tratta di un caso molto frequente. I genitori ancora in vita spesso donano parte del proprio patrimonio anticipando in concreto la divisione ereditaria.
L’ipotesi della revoca della donazione di un immobile dato al figlio, comprende due elementi particolari da prendere in considerazione:
- il figlio è un erede legittimario e pertanto ha diritto alla quota legittima;
- la donazione della casa deve rispettare una serie di formalità per essere valida.
Le due considerazioni ci portano ad alcune riflessioni.
Donazione della casa nulla senza i requisiti di forma
La donazione dei beni immobili, anche se di modico valore, deve essere sempre conclusa con atto pubblico davanti al notaio.
Non è possibile utilizzare una forma diversa quale ad esempio un accordo orale o una scrittura privata tra le due parti. Se non si rispetta la suddetta formalità, la donazione è nulla.
Inoltre l’atto deve essere concluso alla presenza di due testimoni anche in questo caso a pena di nullità.
Donazione e quota legittima dell’eredità
Il nostro ordinamento prevede espressamente che il defunto non possa disporre totalmente e liberamente della propria eredità.
Ci sono alcuni eredi che sono “privilegiati” ed hanno diritto in ogni caso ad una quota dell’asse ereditario anche se il defunto non è d’accordo.
Tali eredi sono chiamati legittimari ed hanno diritto ad un quota dell’eredità detta quota legittima.
Un esempio di eredi legittimari sono il coniuge ed i figli, al quale spettano delle quote minime di eredità anche se il de cuius non è d’accordo.
Il coniuge, ad esempio, ha diritto alla metà del patrimonio ed al diritto di abitazione sulla casa familiare. Se vi sono dei figli la quota viene ridotta ad un terzo o un quarto a secondo se ci sono uno o più figli.
Oltre gli eredi legittimari esistono anche gli eredi legittimi. Sono due concetti diversi.
L’erede legittimo è colui che eredita secondo legge in assenza di testamento (o testamento parziale). In tal caso è la legge a stabilire chi erediterà considerato che il defunto non ha stabilito nulla.
Sono eredi legittimi: il coniuge, i figli e i parenti entro il 6° grado, i quali concorrono secondo il principio di gradualità.
Il concetto di erede legittimario è invece collegato all’esistenza della quota “legittima”. In questo caso la legge stabilisce che una quota del patrimonio deve essere riservata agli eredi legittimari anche nel caso in cui sia presente un testamento e sebbene in contrasto con la volontà del testatore.
Gli eredi legittimari sono: il coniuge, i figli ed in assenza dei figli i genitori.
Sebbene vi sia una parziale coincidenza tra gli eredi legittimi ed i legittimari, le due figure sono pertanto differenti.
Azione di riduzione delle donazioni
Cosa succede se il defunto, mentre era in vita, ha già donato parte del proprio patrimonio?
In tal caso l’erede legittimario non riceverà la quota legittima che gli spetta, ritrovandosi al momento dell’apertura della successione con un patrimonio ridotto e depauperato.
Per far valere la proprio quota legittima, l’erede potrà agire tramite azione di riduzione delle donazioni.
Per fare tale operazione sarà necessario ricostruire tutto l’asse ereditario per poter calcolare la quota legittima e pertanto procedere ad una corrispondente riduzione della donazione ricevuta dal donatario.
È importante precisare che prima di poter agire per ridurre le donazioni si dovrà:
- prima agire per la riduzione delle quote spettanti agli eredi e dei legati al fine di poter ripristinare la quota legittima lesa;
- solo successivamente si potrà agire per ridurre le donazioni effettuate, cominciando sempre dall’ultima e risalendo via via alle anteriori (bisogna rispettare l’ordine cronologico).
Difatti l’articolo 555 codice civile stabilisce:
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
Ottenuto la riduzione, il legittimario potrà esercitare l’azione di restituzione al fine di recuperare e reintegrare la propria quota legittima.
Entro quanto tempo posso agire per la riduzione delle donazioni
La prescrizione dell’azione di riduzione delle donazioni è di dieci anni a partite dalla data di apertura della successione del donante (ossia da quando muore il de cuius).
Il termine decorre necessariamente dalla morte del donante in quanto solo con l’apertura della successione si può stabilire l’entità dell’asse ereditario e della quota legittima.
Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, nel caso in cui invece si agisca per la riduzione delle quote testamentarie lesive della legittima (ossia si chiede la riduzione delle quote assegnate e non di donazioni effettuate), il termine dei dieci anni decorre dalla data in cui il chiamato beneficiario della disposizione lesiva abbia accettato l’eredità.
L’azione di restituzione della quota ereditaria
Appare opportuno fare una precisazione. Ottenuta la riduzione della donazione è necessario agire per ottenere la restituzione del dovuto.
L’azione di riduzione è da distinguersi dall’azione di restituzione e pertanto è soggetta a termini differenti.
In particolare l’azione di restituzione proposta dagli eredi legittimari si prescrive trascorsi 20 anni dalla donazione. In altri termini sebbene è possibile agire per la riduzione, se la donazione è più vecchia di vent’anni non si può più chiedere la restituzione.
Nelle more del ventennio, gli eredi potrebbero però a scopo cautelativo notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. In tal caso il termine suddetto rimarrebbe sospeso e pertanto anche dopo i vent’anni si potrà richiedere la restituzione.
Annullamento della donazione dell’incapace
Anche la donazione è un contratto ed affinché lo stesso sia valido e legittimo è necessario che le parti siano capaci di intendere e di volere.
In materia di successione ed eredità tale precisazione è di particolare importanza. Difatti il de cuius spesso è una persona anziana che potrebbe avere dei problemi psichici gravi e comunque non in grado da consentirgli di ponderare correttamente l’atto di donazione effettuato.
L’azione di annullamento in questo caso deve però essere esercitato nel termine massimo di cinque anni dalla conoscenza del vizio della donazione.
Rimaniamo a disposizione per un consulto preliminare su una vostra casistica specifica. Potete contattarci gratuitamente con il relativo modulo: consulenza su revoca donazione.