Divorzio: il presupposto della separazione
La prima osservazione da fare è che per poter chiedere il divorzio è necessario prima essere separati.
Il nostro legislatore prevede due distinti passaggi e procedure: la separazione coniugale ed il successivo divorzio.
Solo con il divorzio si raggiunge lo scioglimento del vincolo coniugale.
Le tempistiche per richiedere il divorzio sono differenti a secondo che la separazione sia avvenuta consensualmente o giudizialmente.
Se avete dei dubbi, potete contattarci per un parere preliminare gratuito tramite il suddetto modulo.
Tempistiche per chiedere il divorzio
Quando i coniugi si separano sorgono diversi problemi: gestione di figli, assegno di mantenimento, divisione dei beni ed eventuali colpe nella crisi coniugale.
E’ possibile distinguere due situazioni:
- Separazione consensuale. In questo caso i coniugi sono d’accordo sulle condizioni di separazione e pertanto possono attivare un procedimento agevolato per la separazione consensuale;
- Separazione giudiziale. I coniugi sono in disaccordo e pertanto è necessario l’intervento di un giudice per dirimere i contrasti e definire i contenuti della separazione.
Nel caso di accordo tra i coniugi, oggi, è possibile anche attivare:
- Separazione consensuale tramite negoziazione assistita;
- Separazione consensuale davanti all’Ufficiale di Stato civile (solo se non ci sono figli)
Orbene, come detto, ottenuta la separazione si potrà richiedere il divorzio.
La distinta ed ulteriore procedura per ottenere il divorzio può però essere richiesta solo dopo che sia decorso il relativo termine:
- Nel caso di separazione giudiziale, il termine è di 1 anno dalla data di comparazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
- Nel caso di separazione consensuale, il termine è ridotto a 6 mesi sempre a partire dalla data di comparazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
- Nel caso di separazione tramite negoziazione assistita, il termine è sempre di 6 mesi ma decorre dalla data dell’accordo di negoziazione;
- Nel caso di separazione celebrata davanti al Sindaco o l’ufficiale di stato civile, i 6 mesi decorrono dalla data dell’atto sottoscritto.
Sostanzialmente se l’accordo è consensuale il termine è di 6 mesi; altrimenti il termine è aumentato sino ad 1 anno.
Cause di scioglimento del matrimonio
Esistono poi delle specifiche situazioni in cui è possibile chiedere direttamente lo scioglimento del matrimonio (divorzio), senza alcuna separazione.
Tali situazioni sono espressamente previste dalla legge e derivavano dalla particolare gravità della situazione che pregiudica inevitabilmente la continuazione del regime coniugale.
Le predette situazioni sono disciplinate dagli articoli 1 e 3 della L. 898 del 1970:
- passaggio in giudicato della condanna all’ergastolo per reato non colposo a carico di uno dei coniugi;
- coniuge condannato a pena detentiva per uno di questi reati: incesto; violenza carnale; atti di libidine violenti; rapimento a fine di libidine; rapimento di persona di età inferiore agli anni 14; induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
- coniuge condannato per omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio ai danni della moglie o dei figli;
- coniuge condannato per reati commessi in danno dell’altro coniuge o di un figlio, quali ad esempio: lesioni personali gravissime, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia, circonvenzione di incapace.
In relazione alle suddette condanne risulta irrilevante l’eventuale condizioni di infermità di mente del reo; ovvero l’intervenuta prescrizione o estinzione del reato.
In ogni caso, l’esistenza della condotta e tale da poter rendere non proseguibile il rapporto coniugale e pertanto richiedere il divorzio.
Oltre alle ipotesi collegate alle eventuali condanne penali, il nostro legislatore, sempre con la L. 898 del 1970, prevede delle altre cause di scioglimento del matrimonio:
- quando il coniuge, cittadino straniero, abbia ottenuto all’estero lo scioglimento del matrimonio;
- quando il coniuge, cittadino straniero, sia convolato a nuove nozze;
- quando il matrimonio non è stato consumato (nessun rapporto sessuale completo);
- nel caso in cui uno dei coniugi cambi sesso. Il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione del sesso è causa di scioglimento del matrimonio.
Differenza tra matrimonio civile e matrimonio religioso
Quanto sopra descritto è riferibile al matrimonio civile. Il matrimonio religioso segue logiche differenti.
In altri termini, in forza del Concordato del 1929, sottoscritto tra la Stato italiano e la Chiesa, il matrimonio ecclesiastico ha valore ance per lo Stato italiano.
Pertanto quando vi sposate in Chiesa, i coniugi in realtà contraggono due matrimoni: uno religioso ed uno civile.
Con il divorzio ottenere solo lo scioglimento del matrimonio civile e non anche di quello religioso.
Per ottenere quest’ultimo, laddove possibile, dovrà essere richiesto alla Sacra Rota, il Tribunale ordinario della Santa Sede.