Divorzio e spese universitarie: il genitore divorziato è obbligato a pagare l’università del figlio?

Sommario

Un padre divorziato, che già versa il mantenimento per i figli, è obbligato a contribuire anche alle spese universitarie, nonostante le sue difficoltà economiche.

La questione riguarda l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti e le capacità finanziarie dei genitori. Cosa dice la legge in merito? Il genitore divorziato senza soldi deve pagare l’università del figlio?

L’obbligo di mantenimento per i figli maggiorenni

In Italia, l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio. Questo obbligo prosegue fino a quando il figlio non raggiunge l’indipendenza economica, come stabilito dall’articolo 337-septies del Codice Civile.

Il mantenimento non riguarda solo le spese per vitto, alloggio e salute, ma include anche istruzione, socialità, trasporti, sport e altre attività.

Il figlio maggiorenne ha comunque l’obbligo di collaborare attivamente nel proprio percorso formativo o di cercare un’occupazione. Se si rifiuta di studiare o di lavorare senza giustificato motivo, il genitore può chiedere la cessazione del mantenimento.

Questo principio è stato ribadito da diverse sentenze della Cassazione, che hanno sottolineato la responsabilità del figlio nel raggiungere l’autonomia economica.

Le spese straordinarie e universitarie

Le spese universitarie rientrano tra le spese straordinarie, che sono generalmente distinte dall’assegno di mantenimento ordinario. Le spese straordinarie includono costi imprevisti o non ricorrenti, come viaggi di istruzione, corsi specifici o cure mediche particolari.

Secondo la giurisprudenza, le spese straordinarie non richiedono sempre un accordo preventivo tra i genitori. La Corte di Cassazione ha chiarito che il genitore convivente con il figlio può autonomamente iscriverlo all’università, purché le spese non siano sproporzionate rispetto alle capacità economiche dell’altro genitore.

L’accordo tra i genitori e l’incidenza sulle capacità economiche

Quando le spese universitarie incidono pesantemente sul bilancio del genitore obbligato, è sempre consigliabile un accordo preventivo. La giurisprudenza più recente sottolinea l’importanza di tale accordo per evitare disaccordi futuri, soprattutto quando si tratta di scegliere tra un’università pubblica o privata, oppure di determinare la sede geografica (che comporta ulteriori spese per vitto, alloggio e trasporti).

L’articolo 337-ter del Codice Civile prevede che il giudice, in sede di separazione o divorzio, stabilisca le modalità di mantenimento dei figli tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto durante il matrimonio e delle capacità economiche di ciascun genitore.

Proporzionalità tra le risorse dei genitori e le necessità del figlio

L’obbligo di sostenere le spese universitarie deve essere sempre proporzionato alle risorse economiche dei genitori. Se un genitore è in condizioni economiche difficili, potrebbe non essere obbligato a pagare per intero le spese universitarie, a meno che una decisione giudiziale non stabilisca diversamente. In tal caso, il genitore può chiedere una revisione delle condizioni di mantenimento in tribunale, presentando prove della propria incapacità finanziaria.

Revisione delle condizioni di mantenimento

Se le condizioni economiche del genitore obbligato peggiorano, è possibile chiedere una revisione dell’assegno di mantenimento. L’articolo 710 del Codice di Procedura Civile prevede che, in caso di mutamento delle condizioni, una delle parti possa ricorrere al tribunale per modificare le condizioni di mantenimento.

Questo include la possibilità di ridurre o eliminare l’obbligo di pagare le spese universitarie, se dimostrato che il genitore non ha risorse sufficienti per far fronte a tali costi.

La durata dell’obbligo di mantenimento universitario

Un altro aspetto rilevante è la durata dell’obbligo di sostenere le spese universitarie. Secondo la giurisprudenza, il mantenimento può essere dovuto per tutto il periodo in cui il figlio frequenta l’università, a condizione che il percorso di studi venga seguito con diligenza e profitto.

Se il figlio non si impegna adeguatamente o protrae eccessivamente il percorso di studi, il genitore può chiedere la cessazione dell’obbligo di contribuire a tali spese.

Conclusione

In sintesi, l’obbligo del genitore divorziato di pagare l’università del figlio dipende dalle capacità economiche e dalle decisioni prese in sede giudiziale. L’importanza del principio di proporzionalità e la possibilità di richiedere una revisione delle condizioni in caso di difficoltà economiche sono elementi chiave da considerare. In ogni caso, il genitore deve agire in collaborazione con il figlio e l’altro genitore per garantire che le spese siano gestite in modo equo e ragionevole.

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