Crediti ipotecari e pignoratizi privilegiati rispetto ai crediti prededucibili

Sommario

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Nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il trattamento dei crediti prededucibili, per espressa previsione degli artt. 14-duodecies, comma 2, e 13, comma 4-bis, legge n. 3/2012 (rispettivamente, per il procedimento di liquidazione del patrimonio e per quelli di accordo di ristrutturazione e di piano del consumatore) è derogatorio rispetto alla regola generale contenuta nell’art. 2777 c.c., attribuendosi natura poziore ai crediti ipotecari e pignoratizi rispetto ai crediti prededucibili.

Tribunale Verona Sez. fall., Sent., 21-08-2018

– rilevato che il reclamante censura il provvedimento nella parte in cui: 1) ha disposto la richiesta di restituzione anche del compenso liquidato dal giudice dell’esecuzione al custode giudiziario, in difetto di legittimazione passiva; 2) ha disposto la richiesta di restituzione del compenso liquidato dal giudice dell’esecuzione allo stesso reclamante, senza tenere conto proprio della valenza del provvedimento di liquidazione del 24/10/17 come specificata con il Provv. del 10 aprile 2018, e della riferibilità di tale compenso ad un’attività liquidatoria compiuta nell’ambito di un procedura esecutiva e rivelatasi funzionale alla procedura di liquidazione ex art. 14 ter, con conseguente natura prededucibile ex art. 2777 c.c.;

– considerato che la prima censura deve ritenersi infondata, atteso che, come evidenziato anche nella memoria di costituzione del reclamato, il provvedimento impugnato non ha disposto la richiesta di restituzione al reclamante anche del compenso del custode giudiziario;

– considerato che anche la seconda censura deve ritenersi infondata, atteso che: -) le procedure previste dalla L. n. 3 del 2012 devono essere considerate come delle procedure concorsuali, in quanto tali soggette alla disciplina contenuta nella legge stessa e, per quanto non previsto, ai principi generali che regolano le procedure concorsuali; -) tra questi principi assume rilievo, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, quello del concorso formale e sostanziale dei creditori; -) tale principio comporta che i crediti per titolo o causa antecedenti l’apertura della procedura, devono essere verificati dal liquidatore ed inseriti nello stato passivo, secondo le regole previste dagli artt. 14 septies e 14 octies L. n. 3 del 2012, per poi essere pagati secondo le regole del concorso; -) ciò vale anche per i crediti prededucibili, come si ricava in via generale dall’art. 111 bis LF; -) anche con riferimento alla procedura di liquidazione deve quindi escludersi la possibilità di una so ddisfazione extraconcorsuale per i crediti, pur se potenzialmente prededucibili e fondati su un provvedimento giudiziale, come quello fatto valere dal reclamante; -) questa conclusione appare ancor più evidente, ove si consideri che, con specifico riferimento alla procedura di liquidazione, l’art. 14 duodecies comma 2 L. n. 3 del 2012 detta una regola specifica, apparentemente derogatoria della disciplina ricavabile dall’art. 2777 c.c., invocato dal reclamante; -) questa regola (prevista anche per l’accordo ed il piano del consumatore dall’art. 13 comma 4 bis L. n. 3 del 2012) si caratterizza per una portata invero controversa, ma impone evidentemente che il pagamento dei crediti prededucibili sia vagliato dal liquidatore con il controllo giudiziale, all’interno dello stato passivo formato ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012; -) in questo contesto la richiesta rivolta dal liquidatore al reclamante non può ritenersi ingiustificata;

– ritenuto quindi che il reclamo deve essere rigettato;

– considerato che può essere disposta la compensazione delle spese del procedimento, in ragione dell’assoluta novità della questione trattata;

P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone la compensazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 20 luglio 2018.

Depositata in Cancelleria il 21 agosto 2018.

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