Coppie di fatto: quale tutela?

Sommario

Cosa si intende per Unione Civile

Quando si parla di unione civile si fa espresso riferimento al termine giuridico utilizzato per identificare ciò che più comunemente viene chiamata “coppia di fatto”.

In altri termini, ci si riferisce alle forme di convivenza tra due soggetti (etero o omosessuali) non legati dal vincolo del matrimonio.

L’istituto giuridico delle “Unioni Civili” è chiaramente diverso dal matrimonio, ma ha comunque un proprio  riconoscimento giuridico da cui ne deriva una serie di diritti e doveri.

Le Coppie di fatto in Italia

Purtroppo in Italia non abbiamo (ancora)  una specifica normativa in materia.

Il riconoscimento di tale istituto trae la sua origine dal precetto costituzionale indicato nell’articolo 2 della Costituzione Italiana, secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Così, abbiamo sentito parlare dei PACS (ripresi dal francese “Patto civile di solidarietà”), oppure i c.d. DICO (DIritti e doveri delle persone stabilmente COnviventi); ma in entrambi, nessuna proposta si è concretizzata in legge.

D’altra parte, diverse sono state le pronunce della giurisprudenza finalizzate a riconoscere la tutela prevista dalle coppie coniugate anche a quelle di fatto.

Chiaro che, in ogni caso, le “Coppie di fatto” possono stipulare dei  “contratti di convivenza”, volti a regolare i rapporti economici tra le parti.

Le coppie di fatto in Europa

Alcuni Paesi Europei hanno regolarizzato le unioni legali.

In alcuni di essi, le unioni civili sono estese anche alle coppie omosessuali (Germania); in altri, i predetti possono contrarre anche il matrimonio (Belgio, in Spagna, nei Paesi Bassi e in Francia).

Famiglia di fatto e legittima

Abbiamo quindi capito che in Italia è necessario tenere sempre a mente tale distinzione.

La famiglia legittima è tale in quanto fondata sul matrimonio. Tale atto solenne certifica l’instaurazione di tale rapporto giuridico tra i coniugi.

Ne consegue, come automatismo, il regime patrimoniale congiunto dei beni e la relativa disciplina sui diritti/doveri e procedure di separazione e divorzio.

Più complessa l’individuazione della Famiglia di fatto.

Possiamo individuare tre punti chiave:

1) la coabitazione qualificata

Ossia la coppia, pur non essendo sposata e non avendo doveri reciproci, deve coabitare sotto uno stesso tetto, individuato come “casa familiare”. Inoltre è necessario che possa parlarsi di coabitazione “qualificata”: ossia diretta a realizzare una comunanza di vita materiale e spirituale, simile a quella matrimoniale;

2) il riconoscimento sociale

Il rapporto deve avvenire alla “luce del sole”. In tal senso sono da escludere le convivenze segrete o quelle di breve durata tali da non poter essere conosciute nell’ambiente sociale in cui vive la coppia;

3) la stabilità della relazione

In realtà tale requisita riassume i predetti, significando che la convivenza deve una comunione effettiva materiale e spirituale.

4) la diversità di sesso dei membri della coppia

Il riconoscimento della coppia di fatto in Italia trova il suo fondamento principale nella tutela dei figli. Nei confronti dei figli, i genitori esercitano la potestà genitoriale con tutti i relativi diritti e doveri.

Al contrario tra i conviventi (salvo un accordo contrattuale) non sorge alcun vincolo, diritti/doveri reciproci.

Ogni prestazione patrimoniale nei confronti del coniuge deve pertanto ricondursi alla disciplina delle obbligazioni naturali e pertanto non può considerarsi vincolante.

La mancanza del riconoscimento del rapporto tra i conviventi comporta la mancanza di qualsiasi diritto di successione da parte del superstite (salvo testamento).

Sebbene non si abbia alcun specifica normativa di riferimento è possibile individuare alcune disposizioni significative: Artt. 330, 333, 342-bis, 342-ter, 417 c.c.;  Legge 27/07/1978, n. 392 Art. 6; Legge 19/02/2004, n. 40 Art. 5.

Fatte le suddette considerazioni, si capisce che in alcuni casi potrebbe essere auspicabile la formulazione di un “contratto di convivenza“; l’unico mezzo ad oggi utile per poter garantire delle salvaguardie ad entrambi i conviventi.

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