Legittimazione passiva dell’ente creditore (Trib. Milano Sez. I, 03/09/2012)
Bisogna distinguere il ruolo dell’ente creditore (esempio il Comune) da quello del concessionario alla riscossione (Equitalia).
I predetti svolgono ruoli distinti: il primo è colui che vanta il credito nei confronti del debitore; il secondo è colui che segue la procedura per la soddisfazione del credito stesso.
Nello stesso senso, solo l’ente creditore ha reale conoscenza dello “stato” della pratica creditoria e della debenza dello stesso.
Seguendo questa logica, appare condivisibile l’idea espressa dal Tribunale di Milano il quale esamina il caso in cui il debitore aveva già pagato il debito erariale.
Agendo in opposizione alla cartella esattoriale, l’istante chiamava in causa Equitalia e non l’ente creditore.
Il Giudice rilevava che Equitalia agisce quale concessionario per la riscossione, sulla base di ruoli formati dall’ente impositore, che rimane titolare del credito ed al quale le somme riscosse vanno versate dallo stesso concessionario.
Pertanto l’azione giudiziale veniva giudicata errata, in quanto doveva essere svolta nei soli confronti dell’ente creditore: unico legittimato passivo alla controversia.