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E’ necessaria l’approvazione dell’assemblea per una aprire nuova finestra
Spesso capita che nell’ambito di nuove ristrutturazioni si ha la necessità di disporre i vani dell’appartamento in modo differente e talvolta questo implica anche l’apertura di nuove finestre sulla facciata del condominio.
Il condominio può impedirti di aprire delle nuove vedute? oppure sei libero di apportare tali modifiche in autonomia?
Se avete bisogno di assistenza specifica in materia condominiale vi rimandiamo al seguente articolo:
I muri perimetrali sono parti comuni
I muri esterni del condominio sono da considerarsi parti comuni a tutti gli immobili e pertanto tutti lo possono usare con il limite di non recare pregiudizio agli altri.
L’articolo 1102 del codice civile, rubricato “Uso della cosa comune”, afferma:
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Il principio generale permette quindi la possibilità di creare nuove aperture (porte, finestre, ecc.) nei muri perimetrali del condominio.
In tal senso, non è necessaria l’approvazione da parte dell’assemblea, ma il condomino può procedere in autonomia.
L’unico obbligo che grava sul condomino è quello di dare comunicazione di avvio dei lavori all’amministratore, che procederà ad informare l’assemblea.
D’altra parte, è necessario non pregiudicare i diritti degli altri condomini.
Analizziamo di seguito i limiti da rispettare nel caso in cui il condomino decida di aprire una nuova finestra sul muro del condominio.
In caso di necessità possiamo fornirvi un parere preliminare gratuito tramite il relativo modulo Modulo
Rispetto del decoro architettonico
Bisogna mantenere integre le geometrie e struttura decorativa dell’edificio.
L’introduzione di una nuova finestra potrebbe modificare sensibilmente le linee dell’immobile e pertanto non risultare consentita.
Chiaro che nel tempo sono state apportate (ed accettate) altre modifiche alla facciata del condominio allora sarà più facile sostenere che la nuova finestra non pregiudica il decoro architettonico dell’immobile.
Il discorso si potrebbe essere anche in relazione al tipo di facciata che viene modificata. Le considerazioni devono essere diverse se ad esempio si tratta di un muro interno poco visibile oppure la facciata principale del condominio.
Nessun pregiudizio per la stabilità del fabbricato
Chiaramente la nuova apertura non deve pregiudicare la sicurezza e stabilità dell’immobile.
Aprire una finestra o effettuare una cerchiatura su un muro portante potrebbe essere non fattibile in quanto pericolosa per l’intero immobile.
Necessità del permesso comunale e sovraintendenza
E’ necessario verificare se la sovraintendenza pone particolari vincoli ambientali o storici sull’immobile.
In questo caso sarà necessario ottenere un permesso specifico per poter eseguire i lavori.
Analogamente anche il Comune potrebbe porre dei vincoli specifici da rispettare e pertanto è necessario verificare la loro sussistenza al fine di non avere successive contestazioni.
D’altra parte, se non si modificano le volumetrie e la sagoma dell’edificio non sarà necessario ottenere un vero e proprio permesso a costruire, ma sarà basterà semplicemente aprire una SCIA, ossia una segnalazione certificata di inizio attività.
Il Comune verrà informato dell’inizio dei lavori e potrà effettuare le dovute verifiche.