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Se il condomino è moroso da tempo può ancora votare in assemblea?
E’ giusto che una persona che non paga il condominio da tempo e pertanto non contribuisce alla gestione economica del condominio possa incidere sulla scelte dello stesso?
Per rispondere al quesito è necessario fare alcun brevi premesse introduttive.
L’esistenza di un’assemblea condominiale è collegata all’esistenza del condominio.
Ci sono dei casi in cui il condominio non ha l’amministratore, ma avrà comunque un assemblea condominiale.
Ogni qualvolta esistano delle parti comuni dell’edificio da gestire automaticamente si avrà un condominio ed una assemblea.
Se avete bisogno di qualche delucidazione specifica in materia condominiale vi rimandiamo al seguente articolo:
Il diritto di partecipare all’assemblea condominiale
Il codice civile fissa dei principi inderogabili (artt. 1136, 1138 ed artt. 66 e 67 disp. attuative):
- L’assemblea è formata da tutti i condomini proprietari delle unità immobiliari (a cui si aggiungono altri soggetti parificati, quali ad esempio l’usufruttuario);
- almeno 5 giorni prima dell’assemblea i componenti devono essere avvisati a pena di annullabilità della delibera;
- si può partecipare all’assemblea personalmente o a mezzo delega.
In linea di massima, il diritto di partecipare all’assemblea non è derogabile in quanto connesso allo stesso ruolo di proprietario dell’unità dell’immobile.
Morosità ed assemblea condominiale
L’art 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile riporta che:
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
La disposizione normativa si limite a prevedere che è possibile estromettere il condominio moroso dall’utilizzo delle cose comuni, ma non vi è alcuna specifica indicazione relativa alla partecipazione assembleare.
Se ne desume che il condomino moroso non può essere estromesso dall’assemblea.
Ma se l’esclusione fosse prevista dallo stesso regolamento condominiale approvato all’unanimità, si potrebbe in tal caso escludere il condomino moroso?
Anche in questo caso la risposta deve essere negativa, in quanto le disciplina suddetta risulta essere inderogabile ai sensi dell’art. 1138 codice civile e art. 72 disp. att.
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