Opposizione alla cartella esattoriale per mancata notifica
In caso di opposizione tardiva di cartelle esattoriali avente ad oggetto contributi previdenziali, sono precluse tutte le contestazioni riguardanti i presunti vizi formali delle cartelle, che, in quanto tali, integrano non già motivi di opposizione all’iscrizione a ruolo per motivi di merito, di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 46/1999, bensì motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Il ricorrente proponeva opposizione alle cartelle esattoriali (…), (…) e (…), relative all’iscrizione a ruolo a suo carico di somme a titolo di contributi previdenziali INPS per gli anni dal 2000 al 2005.
Deduceva, a sostegno dell’opposizione, la nullità delle cartelle esattoriali, mai notificate, delle quali era venuto a conoscenza solo mediante una richiesta di estratto di ruolo del 18.4.2011; la nullità delle stesse cartelle per prescrizione quinquennale del credito; la nullità delle cartelle per difetto di motivazione, violazione dello statuto dei contribuenti, per mancata indicazione dell’organo cui proporre l’opposizione, per mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Diversamente, controparte produceva relate di notifica da cui si desume che le cartelle risultano notificate rispettivamente in data 30.3.2007; 12.3.2003; 12.3.2004.
Nulla viene osservato dal ricorrente in merito, né all’esito dell’esibizione, né nelle note difensive autorizzate.
Tanto premesso, risultano precluse per tardività dell’opposizione, in primo luogo, tutte le contestazioni riguardanti i presunti vizi formali delle cartelle, che, in quanto tali, integrano non già motivi di opposizione all’iscrizione a ruolo per motivi di merito, di cui all’art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999, bensì motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Il principio, già più volte affermato da questo giudice, trova riscontro nella giurisprudenza del S.C. che in questa sede, anche ai sensi del novellato art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c., si richiama: “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l’irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 49 D.P.R. n. 602 del 1973, l’opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l’art. 29, 2 comma, D.Lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l’art. 24 del D.P.R. n. 602 del 1973 (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l’opposizione, nel merito della pretesa azionata); ne consegue che l’opposizione prima dell’inizio dell’esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notifica della cartella, e che è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l’obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all’art. 1, 2 comma, D.M. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata” (Cass. 25757/2008, anche per il riferimento, in motivazione, a precedenti conformi).
Disconoscimento delle relate di notifica della cartella esattoriale
E’ noto che, ai sensi dell’art. 2719 c.c., le copie fotografiche hanno la stessa efficacia degli originali qualora la loro conformità non sia espressamente disconosciuta.
Il disconoscimento della conformità delle copie degli atti agli originali prospettata dall’opponente, risulta essere generico.
E’ appena il caso di richiamare il consolidato orientamento della S.C. secondo cui “…l’onere del disconoscimento, ex art. 2719 c.c., della conformità tra l’originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, dalla quale sia dato desumere che l’eccipiente abbia negato la genuinità della copia in questione, al riguardo non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorchè riferibili a tale produzione (v., tra la altre, Cass. n. 5461/96, 15856/04, 16232/04, 10912/03).
Nel caso di specie la parte attrice si era limitata, come ammette nel ricorso, a contestare, con omnicomprensiva formula di evidente stile curiale, “nella forma e nella sostanza”, i documenti prodotti in copia fotografica dalla controparte, senza tuttavia anche specificare che intendeva così disconoscere o mettere in dubbio che le fotocopie fossero conformi a corrispondenti titoli originali.
Nè può oggi sostenersi che la contestazione “nella forma” attenesse specificamente ed univocamente alla negazione di conformità, attesa la vasta gamma di possibili vizi o carenze formali da cui avrebbe potuto, in ipotesi, essere affetta l’avversa produzione” (Cass. 28096/2009).
Nel caso di specie, nulla si dice sulle specifiche ragioni di contestazione della genuinità delle copie degli atti in questione, sicché l’eccezione risulta priva di pregio.