Si prende in esame il caso dell’acquisto di un immobile dove nell’atto di acquisto sia presente il mero rinvio al regolamento condominiale senza specificarne le limitazioni in esso contenute.
In questo caso si ritiene che sussistendo il richiamo al regolamento condominiale lo stesso sia conosciuto ed accettato dall’acquirente e conseguentemente ad esso opponibile.
Tale impostazione è condivisa dalla maggioranza della giurisprudenza la quale ritiene che “le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell’atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che – seppure non inserito materialmente – deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto” (Cass. civ. Sez. II, 31-07-2009, n. 17886)
Inoltre si osserva che molto spesso negli atti di compravendita è presente la dicitura: “la parte acquirente si obbliga ad osservare il regolamento di condominio che dichiara di conoscere”.
La predetta circostanza avvalora l’interpretazione sopra offerta.