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Atto notificato al portiere dello stabile: cosa fare?
Il portiere dello stabile ha ritirato una raccomandata contenente una cartella esattoriale. In questo caso la notifica può dirsi perfezionata anche se l’atto non mi è stato prontamente consegnato dalla portineria?
La normativa è stata recentemente modificata rendendo più semplice la notifica per l’ente notificatore e soprattutto eliminando l’obbligo di avvisare il destinatario tramite la comunicazione di avvenuta notifica (CAN).
La procedura di notifica a persona diversa dal destinatario
La procedura viene disciplinata dall’art. 26 DPR 602/2017 per quanto concerne le cartelle esattoriali, ma ormai è sostanzialmente parificata anche alle altre forme di notifica.
L’Agenzia delle Entrate per la Riscossione gli altri Enti Locali potranno effettuare la notifica a mezzo posta anche nelle mani del portiere dello stabile dove si trova l’abitazione, l’ufficio o la sede legale del destinatario.
Con la firma del portiere la notifica si ritiene perfezionata senza che sia necessario l’invio dell’ulteriore avviso di avvenuta notifica.
Questo significa che se il portiere si dimentica di consegnarti l’atto, tutte le relative conseguenze sono a carico del destinatario.
Il postino quale garante della corretta notifica
Sostanzialmente, stante la modifica normativa, sarà il postino che dovrà avere cura di verificare di consegnare la cartella esattoriale effettivamente al portiere preposto al fine di “assicurare” la conoscenza da parte del destinatario.
Peraltro, in qualità di pubblico ufficiale, l’attestazione resa dal postino avrà fede privilegiata e pertanto può essere contestata solo a mezzo di querela di falso.
Nella pratica, significa che anche se l’atto verrà in concreto consegnato a persona diversa dal portiere, sarà necessario avviare un procedimento di querela di falso per contestare l’accaduto.
Diversamente, l’atto si considererà notificato e perfezionato.
Se volete una verifica o un parere sulla vostra situazione potete contattarci con il relativo modulo.