Rigidità nella procedura di notifica degli irreperibili
L’art. 140 cod. proc. civ. prescrive, per la validità della notifica con il rito degli irreperibili, il deposito di copia dell’atto presso la casa comunale, rappresentando questa la sede del comune nei confronti dei terzi, nonchè il luogo degli atti comunali e degli organi che li deliberano, insuscettibile di estensione a diversi “luoghi”.
Per questo motivo la Suprema Corte ha ritenuto di confermare la sentenza di merito, che aveva dichiarato la nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali, eseguite ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. mediante il deposito presso un ufficio decentrato del Comune.
La SERIT Sicilia s.p.a. (Agente Riscossione Province Regione Siciliana) ricorreva per cassazione in quanto riteneva che in applicazione dell’art. 140 c.p.c., le cartelle di pagamento erano state correttamente notificate con deposito dei plichi presso l’Ufficio nella “Casa del Comune”, luogo da considerarsi equipollente alla Casa comunale, attuando una forma di decentramento amministrativo.
La Cassazione afferma che l’articolo suddetto prevede che la notifica si considera perfetta quando l’Ufficiale Giudiziario attesti di aver depositato copia dell’atto nella Casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, nonché, provveda all’affisso dell’avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del notificando, nonché, ulteriore avviso per raccomandata con avviso di ricevimento.
Orbene, risulta essere accertato che in via Orsini n. 11 all’epoca delle notifiche non era la sede di comune, ,ma solo di una sede decentrata.
Inoltre, anche se a seguito di delibera comunale alla sede di via Orsini n. 11 risultassero attribuite le particolari forme di autonomia previste dalla vigente legislazione in materia (il che non è comunque dimostrato), è certo che la “casa comunale” è unica per l’intero comune e ha sede presso l’Ufficio centrale del Comune.
Pertanto, quand’anche esistesse un ufficio comunale, questo non può costituire la “casa comunale” che rappresenta la sede del comune nei confronti dei terzi e costituisce il “luogo” degli atti comunali e degli organi che li deliberano (Consiglio, Giunta e Sindaco).
Secondo risalente orientamento di questa corte, che appare da condividere, l’art. 140 c.p.c., parla esclusivamente di “casa comunale”, usando quindi una terminologia precisa, insuscettibile di estensione a diversi “luoghi”.
Conseguentemente, anche in applicazione del principio che le formalità dei procedimenti notificatori nei quali la notifica non avviene direttamente al notificando devono essere rispettate rigorosamente, non può che concludersi per la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento (non altrimenti sanate).