La notificazione della cartella esattoriale secondo il Consiglio Giust. Amm. Sicilia – 09/07/2012, n. 571
La notificazione di una cartella di pagamento ha valenza del tutto analoga a quella che nel procedimento ordinario di esecuzione forzata mediante espropriazione ha l’atto di precetto: essa vale come un preavviso del pignoramento.
Il Giudice, seguendo l’orientamento in materia, consolida il principio giurisprudenziale.
È nel codice che “quando si contesta il diritto della parte … a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione” all’esecuzione, ex art. 615, 1° comma, c.p.c.
Sicché in tali casi ciò che si introduce è un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito per il quale è stata preavvisata l’esecuzione coattiva, proprio come è avvenuto in questo giudizio.
Con la peculiarità, però, che, trattandosi della contestazione di un credito per cui sussiste giurisdizione amministrativa esclusiva, tale contestazione è esattamente proposta avanti al giudice amministrativo.
È dunque palese l’erroneità dell’assunto con cui, nell’ambito del motivo in esame, il Comune appellante deduce che il ricorrente in prime cure si sia unicamente lamentato “dei vizi della procedura di riscossione” (ossia di vizi che, nel procedimento esecutivo ordinario, sarebbero deducibili con la ben diversa opposizione agli atti esecutivi, di cui all’art. 617 c.p.c.).
Il ricorrente, eccependo l’intervenuta estinzione del credito (per prescrizione), non oppone alcun vizio della procedura esecutiva, o di riscossione (ossia non deduce doglianze meramente relative al quomodo dell’esecuzione); ma invoca una causa estintiva sostanziale del credito ex adverso azionato, così contestando l’esistenza stessa del diritto di controparte a procedere all’esecuzione nei suoi confronti.
Può convenirsi che i vizi relativi al quomodo dell’esecuzione sfuggano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, appunto perché non attengono alla sussistenza, o meno, del credito azionato, ma solo alla regolarità formale degli atti posti in essere; con il corollario che essi non possano farsi valere davanti al giudice del rapporto creditorio (bensì, eventualmente, davanti al giudice dell’esecuzione, ex art. 617 c.p.c., o eventualmente anche soltanto in sede amministrativa).
Giammai, però, potrebbe giungersi alla medesima conclusione nei casi in cui – come in quello in esame – ciò che è controverso sia, appunto, la stessa sussistenza (non rileva se originaria o sopravvenuta) del credito azionato; il che è precisamente quanto accade ogni volta che il soggetto nei cui confronti è preavvisata un’esecuzione coattiva (nella specie, come detto, mediante notifica di cartella di pagamento) eccepisca la prescrizione delle somme di cui lo si ritiene debitore.