Calcolo assegno di mantenimento

Sommario

Il calcolo dell’assegno di mantenimento è  una delle domande più frequenti che ci viene sottoposta.

È importante sottolineare che non esiste una norma di legge che stabilisca le modalità di calcolo. Non esiste un calcolo strettamente aritmetico per calcolare l’importo che l’ex-coniuge dovrà corrispondere. Questo perché le variabili devono comunque essere rapportate al caso concreto relativo allo specifico nucleo familiare.

In mancanza di accordo, sarà sempre il Giudice a determinare nella specificità del caso il corretto importo per l’assegno di mantenimento.

D’altra parte, la prassi giurisprudenziale ed i protocolli operativi forniti dai vari Tribunali ci forniscono alcuni criteri e parametri utili per il calcolo dell’assegno di mantenimento.

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Quanto bisogna dare di mantenimento?

La finalità dell’assegno di mantenimento è quella di compensare il pregiudizio “economico” che il nucleo famigliare (coniuge e figli) subisca a causa della separazione.

In altri termini si potrebbe dire che il coniuge deve corrispondere un’assegno di mantenimento congruo affinché la famiglia (coniuge economicamente più debole ed figli) mantenga una propria stabilità economica, eliminando gli effetti patrimoniali derivanti dalla separazione dei coniugi.

La finalità è pertanto quella di mantenere un tenore di vita adeguato anche dopo la cessazione del rapporto coniugale.

Il criterio dell’adeguatezza del tenore di vita deve necessariamente rapportarsi a quello che era il tenore di vita del nucleo familiare in costanza di matrimonio e pertanto, semplicisticamente, si potrebbe affermare che il coniuge è obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento tale per cui si garantisca all’altro coniuge ed i propri figli lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

Quanto spetta alla moglie e quanto ai figli in caso di separazione: differenze

Per stabilire quanto bisogna dare per il mantenimento della e dei figli è necessario fare alcune distinzioni:

  • Assegno per il mantenimento dei figli. Questa tipologia di assegno è sempre dovuto fino a quando i figli non raggiungono una propria indipendenza economica. Chiaramente si potrà richiedere nel tempo una revisione e ricalcolo dell’importo in ragione delle mutate condizioni dei coniugi ed esigenze dei figli, ma, in ogni caso, i genitori sono sempre tutti a contribuire al mantenimento dei figli.
  • Assegno per il mantenimento del ex coniuge. Questa tipologia di assegno è dovuta solo in alcune circostanze e solo laddove vi sia un’effettiva disparità tra i redditi dei due coniugi. Nel prosieguo dell’articolo verrà approfondito tale aspetto.
  • Assegno divorzile o mantenimento dopo il divorzio. Considerate le ultime sentenza della Cassazione appare utile considerare l’assegno divorzile come una terza tipologia di assegno di mantenimento. Difatti, secondo l’ultima giurisprudenza, sarebbe da  ritenersi superato (o quasi) il criterio del “garantire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”.

Tenete a mente le suddette distinzioni in quanto incidono profondamente sul calcolo dell’assegno di mantenimento e determinazione del relativo importo.

Quanto spetta alla moglie in caso di separazione?

Esaminiamo il caso del mantenimento da dare alla moglie separata. Gli elementi relativi al mantenimento dell’ex-coniuge possono essere così sintetizzati:

  • circostanze e redditi del coniuge obbligato (ossia del coniuge più forte: art. 156 c.c.);
  • redditi e potenziale capacità di guadagno del coniuge beneficiario. In relazione al potenziale guadagno è necessario dimostrare un’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita e non mere valutazioni ipotetiche (Cass. Civ., sez. I, sentenza 6 giugno 2008, n. 15086);
  • L’addebito della separazione è causa di esclusione del diritto al mantenimento. L’assegno di mantenimento non può essere riconosciuto al marito a cui la separazione è addebitabile, anche se privo di mezzi di sostentamento (Cass. Civ., sez. I, sentenza 15 febbraio 2008, n. 3797);
  • Per avere diritto al mantenimento è essenziale che sussista una disparità economica tra i due coniugi;
  • Contributo alla formazione del patrimonio familiare: nella determinazione del mantenimento il giudice deve tenere conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione. (art.5 L 898 del 1970)

Questi criteri sono si riferiscono al mantenimento per la moglie o per il marito. Si ribadisce che anche se l’assegno per la moglie separata non fosse dovuto, sarebbe comunque dovuto il mantenimento per i figli, il quale è sempre dovuto sino alla loro autosufficienza reddituale (quindi anche dopo la maggior età della prole).

Esempio: calcolo dell’assegno mantenimento con stipendio di 1500 euro per entrambi i coniugi

In termini pratici sicuramente dovranno considerarsi:

  • reddito mensile dei coniugi;
  • valore locatizio mensile delle proprietà immobiliari (compresa la casa coniugale);
  • figli a carico.

Immaginiamo che sia il marito che la moglie percepiscano di stipendio  € 1.500 al mese. Non vi sono figli a carico e proprietà immobiliari rilevanti.

In questo caso NON sarà dovuto alcun assegno di mantenimento. Non sussiste disparità economica tra i coniugi ed ognuno e capace di mantenersi da solo.

Esempio: calcolo mantenimento moglie disoccupata e stipendio di 1500 euro del marito

Riprendiamo i dati suddetti, ma immaginiamo che  la moglie sia disoccupata.

In questo caso lavora solo il marito e pertanto abbiamo un evidente disparità economica tra i due coniugi.

Considerato il reddito complessivo familiare pari ad € 1.500, con un mero calcolo aritmetico di divisione tra la ex-coppia si avrebbe un mantenimento di € 750 per la ex-moglie.

Questo escludendo ogni altra valutazione di carattere patrimoniale (affitto, mutuo, proprietà e similari).

Date le premesse nella pratica difficilmente la moglie otterrà un mantenimento per l’importo suddetto, in quanto è necessario considerare la potenziale capacità reddituale della moglie.

Si immagini il caso di una coppia giovane. In questo caso il giudice dovrà comunque considerare l’attitudine lavorativa della giovane moglie che potrà inserirsi nel lavoro ed auto-sostenersi.

Per tale motivo la giovane ex-moglie non otterrà mai un assegno di mantenimento per l’importo suddetto. Sarà suo onere dimostrare di non essere nelle condizioni reali di poter trovare un lavoro al fine di poter ricevere un mantenimento da parte dell’altro coniuge.

Rilevanza delle proprietà immobiliari

Immaginiamo che i due coniugi abbiano uno stipendio mensile uguale; d’altra parte, gli stessi possiedono degli immobili.

Al fine di poter valutare l’incidenza sui redditi familiari è opportuno considerare il valore locatizio mensile dell’immobile; ossia a quanto verrebbe affittato o in effetti è stato affittato quell’immobile.

Il canone mensile andrà ad aumentare l’importo del reddito mensile del relativo beneficiario.

Ad esempio, il marito, con stipendio di € 2.000 mensili, ha anche un immobile che affitta a € 400 mensili. In questo caso, si dovrà considerare € 2.400 mensili per confrontare i redditi con l’altra coniuge.

Sottolinea che anche l’assegnazione della casa coniugale comporta un’incremento del reddito. La moglie ottiene l’assegnazione della casa coniugale? allora, dovremmo valutare un possibile importo di affitto mensile, il quale verrà aggiunto allo stipendio mensile della ex-moglie.

In tal senso, secondo quanto detto sopra, l’ ex-marito ha un reddito mensile di € 2.400 (considerato il reddito dall’immobile). All’ex-moglie, la quale percepisce al mese uno stipendio di € 700, viene assegnata la casa coniugale con reddito mensile parificabile ad € 300.

Avremo: redditto del marito € 2.400; reddito della moglie € 1.000; reddito complessivo familiare € 3.400. Dividendo per due l’importo di € 3.400 otteniamo € 1.700.

Rispetto alla media ottenuta, alla ex-moglie mancano € 700,00 (1.700 – 1.000)

Tale valore (€ 700) potrebbe essere un primo importo indicativo, da adattare al caso concreto, dell’assegno di mantenimento.

Rilevanza della prole

Ai fini meramente aritmetici, il cui importo derivante dovrà comunque essere corretto con le esigenze concrete del caso specifico, è possibile ipotizzare un aumento dell’importo dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge presso il quale vivranno gli eventuali figli, seguendo il presente schema:

  • 1 FIGLIO: incremento del 10% del reddito familiare complessivo da aggiungere all’assegno di mantenimento;
  • 2 FIGLI: incremento del 13%;
  • 3 FIGLI: incremento del 15%.

Immaginiamo che ciascun coniuge percepisca € 1.000 al mese e che l’unico figlio viva con la ex-moglie.

Avendo lo stesso reddito alla ex-moglie NON spetterà alcun mantenimento. D’altra parte l’ex-marito dovrà comunque partecipare alle spese per il mantenimento del figlio.

Secondo l’esempio proposto, il reddito complessivo familiare è pari ad € 2.000. Il 10% corrisponderà quindi ad un assegno di € 200 per il mantenimento del figlio.

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