Assegno di mantenimento nelle coppie di fatto

Sommario

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Esiste un mantenimento nelle coppie di fatto?

E’ opportuno fare una premessa. non esiste una disciplina specifica per le coppie di fatto analogamente a quanto accade per le coppie che hanno contratto il matrimonio.

D’altra parte, questo non significa che non vi sia alcun obbligo e dovere.

In particolare, il genitore separato è soggetto agli stessi obblighi e doveri nei confronti dei figli, sia che essi siano nati in costanza di matrimonio che fuori da esso.

Anche se i genitori non sono sposati gli stessi dovranno garantire l’assistenza e mantenimento ai propri figli sino al raggiungimento della maturità economica.

Pertanto l’obbligo del mantenimento non si esaurisce con il raggiungimento della maggiore età ma bensì con l’indipendenza economica della prole-.

Da quando bisogna corrispondere l’assegno di mantenimento?

Il mantenimento è dovuto sin dal momento della separazione della coppia di fatto.

In tal senso è possibile richiedere anche gli arretrati nel caso in cui, inizialmente, il genitore separato si sia rifiutato di corrispondere adeguato assegno di mantenimento.

Analogamente, sono dovuti l’importo relativo al mantenimento pregresso anche nel caso di riconoscimento tardivo della prole.

Il padre che non ha riconosciuto il proprio figlio può essere obbligato, tramite apposito, giudizio a riconoscere la propria paternità e conseguentemente condannato anche a rifondere tutti gli assegni di mantenimento non corrisposti.

Come si calcola l’assegno di mantenimento?

Spesso la quantificazione dell’assegno deriva dal mero accordo della coppia.

Come l’assegno di mantenimento previsto in caso di coppie sposate, si dovrà in ogni caso, prevedere una somma fissa da corrispondere mensilmente per la gestione ordinaria.

Oltre il predetto onere, il  genitore separato dovrà inoltre contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% (come praticamente previsto in ogni accordo di separazione).

Evidente che in mancanza di accordo sarà il giudice, tramite apposito, giudizio a quantificare l’importo del predetto assegno e le relative condizioni.

In linea di massima, fermo restando la quantificazione di tutti gli altri fattori, l’assegno deve garantire un equa distribuzione della capacità patrimoniale tra i genitori.

Questo non significa che necessariamente l’assegno deve corrispondere alla metà della capacità reddituale della coppia. Si vuole evidenziare che è diritto del minore e figlio mantenere il tenore di vita avuto quando i genitori erano insieme.

La quantificazione indicata dal Tribunale di Reggio Emilia

Con recente sentenza del 8.02.2018 n. 177, il tribunale di Reggio Emilia, pur sempre confermando che la corretta quantificazione dell’importo deve valutare il caso in concreto, introduce degli scaglioni di riferimento:

  • in riferimento al periodo di prima infanzia il target di riferimento è pari ad € 250 mensili;
  • dal periodo di adolescenza sino alla fine del percorso di istruzione superiore, l’importo deve essere aumentato ad € 350 mensili;
  • successivamente, percorso formativo o studi universitari, è quantificato un importo di € 500 mensili.

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