Appello: lavoro di pubblica utilità e guida in stato di ebbrezza

Sommario

Te lo concede il Giudice di Appello

La Corte di legittimità fissa un principio molto importante.

In materia di guida sotto l’influenza dell’alcool, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria inflitta con il lavoro di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis, del codice della strada), può essere disposta, anche d’ufficio, dal giudice di appello, purché sia stato sottoposto al giudice dell’impugnazione tale “punto” di impugnazione.

Tale principio è una applicazione del principio devolutivo dell’appello, fissato dall’art. 597, comma 1, c.p.p..

Cosicché la richiesta sarà inammissibile laddove la richiesta di sostituzione non sia stata avanzata neppure con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p., ma solo in sede di precisazione delle conclusioni.

In altre parole, se l’appello si basa solo su motivi relativi al giudizio di responsabilità, e non relativi al trattamento sanzionatorio, rimane paralizzato il potere officioso del giudice di appello sulla sostituzione della pena.

L’applicazione di ufficio del lavoro di pubblica utilità

Il principio fissato dalla Corte è sicuramente rigido.

D’latra parte è pienamente conforme al criterio devolutivo dell’appello.

Sicuramente, la sanzione del “lavoro di pubblica utilità” per la guida sotto l’influenza dell’alcool e per la guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti (artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis) può essere applicata anche d’ufficio.

Tale criterio vale anche in sede di impugnazione.

Ma tale principio deve trovare il bilanciamento con il principio devolutivo, a ragione del quale è necessario che l’imputato espliciti specifica contestazione sul punto.

Non si richiede che, l’avvocato richieda necessariamente la sostituzione (in quanto la stessa è applicabile d’ufficio). Ma si richiede che l’imputato (per il tramite dell’avvocato) lamenti l’errato trattamento sanzionatorio che diversamente non risulta essere più “censurabile”.

Pertanto, fate molta attenzione nel redigere l’appello …

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