Il licenziamento orale è valido?
Caso frequente è quello del licenziamento orale del dipendente. In questi casi spesso ci arrivano domande sul “come comportarsi”.
Vediamo un caso concreto.
Sono Alessandro M. ed ero un dipendente dell’impresa XXX XXX s.r.l..
Ho lavorato presso tale azienda, sin dal 2003, come operaio. Purtroppo in data 31.07.2008, il mio datore di lavoro mi ha invitato ad “andarmene”, in quanto le commesse di lavoro sono diminuite notevolmente e non è più necessario il mio lavoro.
Il mio datore di lavoro mi ha più volte invitato a sottoscrivere una lettera di dimissioni, ma io mi sono sempre rifiutato. D’altra parte non ho mai ricevuto alcuna lettera di licenziamento.
Mi domandavo se pur essendo trascorsi diversi mesi era possibile riottenere il posto di lavoro.
Grazie. A.M.
La domanda proposta rientra nella casistica comune.
Sebbene frequente la soluzione del caso prospettato non è univoca. Ad esempio, è importante valutare le dimensioni dell’azienda ai fini della possibile applicazione della tutela reale, ex art. 18 St. Lav. Ancora sarebbe opportuno verificare nel dettaglio la circostanza da Lei menzionata: “le commesse di lavoro sono diminuite notevolmente”.
Pertanto, mi permetto di offrirLe solo alcuni spunti argomentativi.
Alla stregua di quanto previsto dal legislatore ex art. 2 L.604/66, il licenziamento richiede la forma scritta ad substantiam. Il predetto articolo stabilisce che “Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. […]Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace“.
Nel caso in esame, il licenziamento è stato intimato dal datore di lavoro al dipendente in forma meramente verbale, senza alcuna lettera di licenziamento.
La mancanza della forma prescritta ex lege ha come conseguenza automatica l’inefficacia dell’atto di licenziamento, il quale dovrà considerarsi tamquam non esset, perdurando in toto il rapporto di lavoro tra le parti.
Alla stregua della consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità si ritiene che nel caso di specie troverà in relazione alle dimensione dell’azienda o il regime della tutela reale ai sensi dell’art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300, ovvero il diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore da determinarsi secondo le regole generali dell’inadempimento delle obbligazioni. (SS.UU. n. 508/99)
In merito si riporta una recente pronuncia della Suprema Corte, ove si afferma: “Il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace per inosservanza dell’onere della forma scritta imposto dall’art. 2 l. 15 luglio 1966 n. 604, novellato dall’art. 2 l. 11 maggio 1990 n. 108, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso, né la qualità di imprenditore del datore di lavoro, né il tipo di regime causale applicabile (reale od obbligatorio), giacché la sanzione prevista dal citato art. 2 non opera soltanto nei confronti dei lavoratori domestici (ai sensi della legge n. 339 del 1958) e di quelli ultrasessantenni (salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto), conseguendone, quindi, che la radicale inefficacia del licenziamento orale prescinde dalla natura stessa del recesso e, segnatamente, dalla sua eventuale natura disciplinare, in relazione alla quale l’osservanza del dovuto procedimento presuppone anzitutto il rispetto della forma scritta, quale prescrizione che risponde ad una fondamentale esigenza di certezza e si pone su un piano di tutela più generale”. (Cass. Civ. Sez. Lav. 01 agosto 2007, n. 16955).
Sostanzialmente, laddove l’impresa superi i quindici dipendenti (cinque se si tratta di impresa agricola)verrà applicata la tutela reale, la quale garantisce la reintegra nel posto di lavoro (o in alternativa un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto), oltre un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, congiuntamente al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali (comunque spettano non meno di cinque mensilità di retribuzione globale di fatto).
Diversamente, se l’impresa non supera la predetta soglia dimensionale, allora considerato che il licenziamento orale è comunque inefficace, alla stregua di quanto sopra illustrato, il rapporto di lavoro non dovrà quindi ritenersi interrotto. Pertanto, il dipendente avrà diritto a riottenere il posto di lavoro, oltre che il risarcimento dei danni subiti, in genere quantificati dal giudice proprio sula base delle retribuzioni globali di fatto, in modo affine al caso di tutela reale.
Ultima chiosa. La invito chiaramente a non firmare la lettera di dimissioni, la quale impedirebbe l’applicazione della disciplina sopra prospettata.