Ritiro della patente senza circolazione?
La domanda è semplice? Cosa significa “circolare”. Quando si può dire che un veicolo stia circolando?
I riferimenti normativi contenuti nel codice della strada Codice della strada non ci sono di grande aiuto.
D’altra parte la giurisprudenza ha ormai pacificamente stabilito che il concetto di circolazione non riguarda solo i veicoli in movimentoma anche quelli momentaneamente in sosta su strada altra area pubblica, cosicché, nel caso di urto tra un veicolo in moto ed un altro in sosta, si realizza l’ipotesi di scontro di veicoli prevista e disciplinata dal secondo comma dell’art. 2054 cod. civ.
Il concetto di guida oltre quello di circolazione
A ben vedere, l’art. 186 e 187 c.d.s. introducono un ulteriore dibattito.
Il concetto di circolazione corrisponde a quello di guida?
La risposta, sebbene con alcune oscillazioni giurisprudenziali, è NO !
La più attenta dottrina afferma la non punibilità nel caso in cui il soggetto sia sorpreso in stato di ebbrezza al posto di guida di un veicolo risultante nella fase di sosta, sulla base del presupposto di un uso necessariamente «dinamico» del veicolo, cioè tale da impegnare un tratto di strada sia pur minimo, «perché solo da un veicolo in movimento può derivare quella situazione di pericolo che si intende evitare».
In realtà, d’altra parte, esiste un indirizzo giurisprudenziale che porta a ricondurre nel concetto di « guida » anche l’aver azionato i congegni atti ad imprimere o a consentire il movimento dell’automezzo, pur senza aver materialmente ottenuto l’avviamento del motore ed il conseguente spostamento del veicolo, «perché tale comportamento (…) pone in essere la situazione di pericolo che la norma incriminatrice mira ad evitare».
L’istruttore dell’allievo guida il veicolo
Ripercorrendo quanto sopra esposto, la risposta dovrebbe essere positiva.
Difatti, l’istruttore dispone di “congegni” atti a modificare il movimento del mezzo (quindi: “guidare”).
Diversamente, tale concetto non viene sposato dalla giurisprudenza maggioritaria la quale afferma che: “la condizione di « guida » non sembra essere estensibile all’attività dell’istruttore munito di patente che siede a fianco dell’allievo, perché si originerebbe un’applicazione analogica della norma, peraltro vietata in diritto penale”.