Come chiedere i danni al medico e all’ospedale

Sommario

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Cosa fare per richiedere i danni da responsabilità medica

Spesso capito che il danneggiato tardi ad attivarsi. Sorgono tanti dubbi e si ha paura di sbagliare. In questo articolo cercheremo di dare un vademecum su come chiedere i danni da responsabilità medica.

Abbiamo già visto che per poter essere risarciti è necessario valutare tutta una serie di parametri e condizioni. In merito vi invitiamo a leggere il seguente articolo: le condizioni per il risarcimento da responsabilità medicaResponsabilità medica e risarcimento danni.

Raccolta della documentazione medica e clinica

Quanto prima bisogna raccogliere tutta la documentazione medica.

Pertanto è necessario conservare tutte le certificazioni del proprio medico curante o delle altre visite specialistiche. Tale documentazione risulta essere importante la fine di poter ricostruire temporalmente il percorso terapeutica e di cura.

In caso di degenza e ricovero è necessario presentare apposito istanza per ottenere copia della cartella clinica completa.

Perizia scritta del medico legale

Una volta raccolta tutta la documentazione è consigliabile far visionare la stessa ad un medico legale con competenze specifiche sul caso.

Considerata la complessità della materia medica, tale attività preliminare consentirà di accertare preventivamente la sussistenza di reali responsabilità.

Appare scontato (ma non troppo) che la valutazione effettuata da un medico legale che abbia delle competenze specifiche in relazione al caso è fondamentale.

Appare opportuno evidenziare che, in relazione al caso specifico, tale fase di valutazione potrebbe essere anche posticipata in un momento successivo: ossia dopo aver già attivata la richiesta dei danni.

In linea di massima, si ribadisce che è comunque corretto (soprattutto nei casi controversi) attivarsi per avere una perizia preliminare e valutativa.

A chi inviare la diffida e richiesta di risarcimento danni

In materia di responsabilità medica esistono due responsabili: il medico e la struttura sanitaria (pubblica o privata).

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata ad entrambi, sebbene gli stessi abbiano profili di responsabilità differenti.

Chiaramente la richiesta dei danni deve essere inviata entro i Richiedere i danni entro i termini prescrizionalitermini prescrizionali, altrimenti non si avrà diritto ad alcun risarcimento.

La richiesta danni comporterà l’apertura del sinistro presso la relativa assicurazione (del medico e dell’ospedale).

In materia si ricorda che la Legge Galli-Bianco (L. 24/2017) ha previsto un obbligo specifico a carico della struttura e del medico di possedere relativa copertura assicurativa. Peraltro sia il professionista che la struttura sono obbligati a dare pubblicità degli estremi dell’assicurazione tramite il relativo sito istituzionale e ordine di appartenenza.

[nota]

Si evidenzia che la predetta legge prevede inoltre anche la possibilità di esercitare l’azione direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice (c.d. azione diretta).

L’intervento e la copertura dell’assicurazione

Similmente alle procedura per sinistri stradali, l’apertura della posizione da parte dell’assicurazione comporterà in iter-stragiudiziale di valutazione da parte dell’assicurazione stessa.

Di regola la compagnia assicuratrice provvederà ad effettuare un propria visita medica e valutazione nei confronti del soggetto danneggiato.

Molti procedimenti trovano la loro soluzione preferenziale all’interno di una trattativa in tale fase. Questo permette al danneggiato di contenere i costi del contenzioso ed ottenere in tempi rapidi il risarcimento.

È opportuno specificare che l’assicurazione ha l’obbligo di formulare un offerta di risarcimento ovvero giustificare la mancata offerta a pena di intervento da parte dell’IVASS.

Tentativo obbligatorio di conciliazione

Laddove non sia possibile trovare un accordo con la compagnia assicuratrice, necessariamente si dovrà andare oltre attivando un altra procedura di conciliazione prevista obbligatoriamente dalla legge.

Sostanzialmente il legislatore (L. 24/2017) prevede che prima di poter andare davanti al Giudice è necessario tentare di trovare una soluzione conciliativa.

Le possibilità previste dall’art. 8 delle L. Gelli-Bianco sono:

  • tentativo obbligatorio di conciliazione tramite l’espletamento della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cpc;
  • oppure, svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010

Non è possibile soddisfare la necessità del tentativo obbligatorio di conciliazione tramite la mera procedura di negoziazione assistita (art. 3, L. 162/2014).

Tutte le parti devono partecipare al tentativo di conciliazione, compresa la compagnia di assicurazione che non può arbitrariamente sottrarsi a tale obbligo.

La causa per ottenere i danni

Esperito il tentativo di conciliazione laddove lo stesso sia negativa o comunque non venga concluso entro il termine massimo di sei mesi, si potrà citare in causa le controparti al fine di ottenere il risarcimento.

La domanda deve essere promossa entro 90 giorni dalla conclusione del tentativo di conciliazione (o scadenza dei sei mesi) e proposta tramite il rito del procedimento sommario di cognizione.

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