La novella legislativa del 2014 ha introdotto un importante semplificazione in materia di separazione (o anche modificare le condizioni di separazione e divorzio già fissate).
L’art. 6 del DL 132/2014 introduce la “convenzione di negoziazione assistita“, ossia la possibilità di concordare le condizioni di separazione o divorzio senza l’intervento del Giudice.
La procedura si svolge tramite l’assistenza dei difensori di fiducia delle parti, i quali supportano le parti nella scelta delle condizione migliori e più equilibrate.
Il procedimento della negoziazione assistita
Per il procedimento in esame è necessaria l’assitenza di almeno un avvocato per parte. Al contrario la separazione consensuale davanti al Giudice può essere svolta tramite l’incarico affidato ad una sola parte.
Il procedimento ha iter differenti a secondo che siano o meno presente la prole.
In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, formulato l’accordo tra le parti, lo stesso deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, verificata la mancanza di irregolarità, provvede ad apporre il proprio nullaosta.
Analogamente, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza.
Al contrario, se ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della
Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti innanzi allo stesso.
In questo secondo caso, vi è quindi il vaglio da parte del magistrato a tutela e garanzia della prole.
Ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione, l’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo medesimo.
Effetti dell’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione
L’accordo equivale al provvedimento giudiziale che definisce un ordinario procedimento di separazione personale, ovvero di cessazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio, nonchè, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
Risulta essere necessario nel procedimento e contenuto nell’atto di convenzione il riferimento al tentativo di conciliazione tra le parti, la possibilità di esperire la mediazione familiare e l’obbligo degli avvocati di informare in merito all’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.
Si osserva che tale procedimento è diverso da quello previsto dall’art.12 del citato DL, a mente del quale i coniugi possono separarsi avanti all’Ufficiale dello Stato Civile.
Tale ultima possibilità è esclusa in caso di presenza di figli e clausole contenenti trasferimenti patrimoniali.