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Quali sono i doveri del marito e della moglie nel matrimonio?
L’articolo 143 del nostro codice civile indica specificatamente quali sono i doveri coniugali tra marito e moglie.
I diritti e corrispettivi doveri nascono dal semplice fatto dell’esistenza del matrimonio, a cui pertanto ogni coppia è soggetta.
Vediamo cosa riporta l’articolo suddetto:
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Secondo quanto disposto dall’articolo marito e moglie hanno gli stessi diritti e doveri. Ciò che per uno è stabilito come dovere diventa un diritto per l’altro coniuge.
Distinguiamo i seguenti doveri coniugali:
- Obbligo alla fedeltà;
- Dovere di assistenza morale e materiale;
- Dovere di collaborazione;
- Obbligo di coabitazione;
- Obbligo alla contribuzione in relazione alla proprie capacità.
Di seguito analizziamo i suddetti doveri coniugali nel dettaglio.
Come noto, la violazione dei doveri coniugali possono essere causa di separazione coniugale, anche con relativo addebito e risarcimento dei danni.
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Doveri coniugali: obbligo alla fedeltà coniugale
L’obbligo alla fedeltà coniugale si può tradurre con il divieto del coniuge di intrattenere relazioni extraconiugali.
L’elaborazione della giurisprudenza ha ampliato il suddetto concetto, ricomprendendo all’interno della violazione della fedeltà coniugale anche quei comportamenti che tradiscono la reciproca fiducia tra i coniugi.
Il concetto di tradimento acquista pertanto un significato più ampio riconoscibile dalla mancanza del rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi.
D’altra parte ed analogamente, l’infedeltà (come sopra definita) non è di per sè causa di separazione con addebito. Affinché vi possa essere l’addebito è necessario che la violazione del dovere coniugale sia di tale gravità da rendere intollerabile la prosecuzione dell’unione coniugale.
Obbligo all’assistenza morale e materiale
I coniugi sono obbligati a collaborare e sostenersi reciprocamente.
L’assistenza materiale è l’impegno di ciascun coniuge di soddisfare le reciproche esigenze economiche dell’altro.
L’assistenza morale è invece l’impegno morale e spirituale da parte di ciascun coniuge alla comprensione ed al rispetto reciproco.
Tali obblighi sono i pilastri fondanti l’unione matrimoniale.
La Cassazione con la sentenza n. 6275 del 2005 afferma che il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il proprio coniuge è un comportamento che viola il dovere coniugale dell’assistenza morale e lede la personalità e dignità dell’altro coniuge.
Il sacrificio dei rapporti affettivi e sessuali può pertanto essere causa di separazione con addebito, in quanto impedisce la realizzazione del vita coniugale nella sua complessità ed interezza.
Peraltro, secondo la giurisprudenza, la mancanza dei rapporti affettivi non può essere giustificata neanche da una ritorsione o reazione ad altri comportamenti tenuti dall’altro coniuge, laddove gli stessi abbiano un carattere estemporaneo ed occasionale.
Obbligo alla collaborazione nell’interesse della famiglia
Questo dovere coniugale è l’estensione di quanto detto sopra.
I coniugi sono obbligati a comportarsi tutelando l’unità e la continuità della famiglia.
L’unità della famiglia è pertanto un valore che il nostro codice tutela specificatamente e che deve essere protetto dagli stessi coniugi.
Obbligo alla coabitazione
L’obbligo del tetto coniugale è il presupposto per il corretto sviluppo dell’ambito famigliare.
Nell’applicazione pratica, i coniugi potranno comunque per esigenze specifiche (ad es. lavorative) fissare la propria residenza o domicilio in luoghi differenti senza che tale condotta possa comportare violazione dell’obbligo suddetto.
Il dovere coniugale alla coabitazione risulta particolarmente importante in caso di presenza di figli, in quanto in questo caso il corretto sviluppo ed educazione della prole necessità della presenza congiunta dei due genitori.
Ci sono alcuni casi in cui il coniuge può abbandonare il tetto coniugale. In merito vi invitiamo a leggere il relativo articolo:
Risulta poi molto importante esaminare anche il caso inverso: ossia quando è il coniuge a cacciare di casa l’altro.
In questo caso oltre a delle conseguenze civili possono configurarsi anche delle conseguenze penali. Se volete approfondire potete leggere il seguente articolo:
Obbligo alla contribuzione in relazione alle proprie capacità
L’ultimo comma dell’articolo 143 c.c. ricorda che è dovere coniugale di ogni coniuge contribuire con tutte le proprie capacità ai bisogni della famiglia.
Ciascun coniuge deve contribuire in ragione di quelle che sono le proprie capacità. Quest’ultime non debbono necessariamente produrre reddito. In tal senso l’articolo ricomprende oltre il lavoro professionale anche quello casalingo.
L’espressa indicazione del lavoro “casalingo” certifica il riconoscimento da parte del nostro ordinamento al sacrificio che uno dei coniugi supporta provvedendo a tutte le faccende domestiche. Sacrificio che d’altra parte consente all’altro coniuge di migliorare la propria capacità reddituale e patrimoniale (sempre nell’interesse della famiglia).
Riferendoci alla capacità patrimoniale, la stessa deve intendersi in senso ampio in quanto non limitata alla sola capacità reddituale, ma anche al patrimonio via via accumulato nel tempo.