[toc]
Posso tenere mio figlio oltre i giorni previsti nell’accordo di separazione?
Nell’accordo di separazione sono espressamente previsti i giorni e modalità di visita dei figli per i coniugi separati.
Nella quotidianità tali limiti posso risultare insufficienti e particolarmente stringenti in alcune situazioni.
Caso classico è quello del periodo di vacanza che viene protratto con un genitore senza il consenso dell’altro.
Quali sono i rischi che possono esserci nel trattenere con se il proprio figlio oltre i periodi stabiliti nell’accordo di separazione?
Se avete necessità di un parere sommario preliminare potete contattarci con il seguente modulo di assistenza.
Il reato di sottrazione di minore
In merito alla domanda formulata il rischio più concreto è quello di commettere un reato: nello specifico quello della sottrazione di minore.
E’ possibile distinguere due tipologie di reato in relazione all’età del figlio minorenne:
- art. 573 codice penale, sottrazione consensuale di minorenni;
- art. 574 codice penale, sottrazione di persone incapaci.
Di seguito riportiamo il testo dei predetti articoli.
Art. 573 c.p.
Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.
La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.Art. 574 c.p.
Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.
Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.
Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
Possiamo pertanto distinguere due situazioni:
- minore dai 14 fino ai 18 anni (con la maggiore età il problema non si pone) che ha manifestato il consenso a rimanere dal genitore; ma vi è il dissenso dell’altro genitore.
- minore di 14 in cui vi è il dissenso dell’altro genitore (irrilevante la volontà del minore, considerato non capace).
In entrambi casi il reato è procedibile a querela e pertanto in mancanza non si configura la fattispecie penale.
La sottrazione può pertanto comportare delle conseguenze molto gravi che possono arrivare anche alla decadenza della responsabilità genitoriale.
La sottrazione per pochi giorni configura comunque il reato?
Sul punto si è espressa la recente sentenza della Cassazione n. 34456/2018, nella quale si riporta che:
“La condotta del genitore – oltre ad impedire all’altro, per un arco temporale rilevante, l’esercizio delle varie manifestazioni della responsabilità genitoriale, estromettendolo dalle scelte fondamentali riguardanti l’esistenza del figlio – deve peraltro essere tale da determinare un improvviso stravolgimento del normale contesto di vita in cui il minore si trovava inserito: ne consegue che deve essere assolto perché il fatto non sussiste il genitore che tiene con sé il minore per tre giorni nei quali l’interessato doveva essere collocato presso l’altro, secondo gli accordi, e contro il volere di quest’ultimo”
E’ pertanto necessario che in concreto si limiti l’esercizio della potestà dell’altro genitore, non essendo sufficiente una mera “trasgressione” di pochi giorni, occasionale e non oggettivamente pregiudizievole delle prerogative ed interesse del minore.
Se avete la necessità di scegliere un avvocato per una separazione o divorzio vi segnaliamo il seguente articolo: Avvocato per separazione: il consiglio migliore