Come viene calcolato l’assegno di mantenimento?

Sommario

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Quali sono i criteri per determinare l’assegno di mantenimento

La recente sentenza delle Sezioni Unite 2018 definisce quelli che sono i criteri per determinare l’assegno di mantenimento dopo il divorzio, cosiddetto “assegno divorzile“.

La sentenza è di particolare importanza in quanto pone di punti fermi e dirime dei contrasti di interpretazione che si erano creati.

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Cassazione cancella l’assegno di divorzio

Con la sentenza  n. 11504 del 10.05.2017, relatore Grilli, la Cassazione introduceva una rilevante novità.

Si stabilisce il principio per cui con il divorzio cessa qualunque legame di solidarietà tra i coniugi, anche e sopratutto dal punto di vista economico.

L’assegno divorzile non deve diventare un assegno parassitario e pertanto diventa più labile il principio secondo cui è necessario garantire il medesimo tenore di vita che si aveva durante il rapporto patrimoniale.

Il principio di base ha un bilanciamento: se il coniuge non ha una propria indipendenza economica e sopratutto non è neanche nella condizione di poterla avere allora mantiene il diritto ad avere un assegno di mantenimento.

Questa significa, nella pratica, che sarà onere della parte richiedente (spesso la moglie) dimostrare di essere nella concreta impossibilità di potersi mantenere economicamente ed avere altra fonte di reddito.

Criteri per valutare l’autosufficienza economica

In pratica quali sono i criteri del Giudice con cui valuterà la possibile autosufficienza economica?

Sicuramente, un soggetto giovane ha diverse prospettive lavorative, a prescindere dal fatto che concretamente non sia riuscito ancora a trovare lavoro.

La giovane età esclude pertanto il diritto al mantenimento in quanto il soggetto ha le facoltà ed i mezzi di poter trovarsi una propria fonte di reddito.

Diverso è il caso di una persona anziana che effettivamente ha delle reali difficoltà di ricollocarsi.

Indicativamente possiamo indicare come spartiacque sommario l’eta di 45 anni, oltre il quale trovare il lavoro diviene, via via, sempre più difficile.

Lo stato di disoccupazione non è quindi un criterio sufficiente per ottenere l’assegno di mantenimento.

Altro criterio è sicuramente lo stato di salute del soggetto. Un persona malata o con gravi problemi fisici è nell’oggettiva difficoltà di trovare lavoro.

La quantificazione dell’assegno secondo la sentenza Grilli

L’elemento del tenore di vita non è più un criterio sufficiente e determinante per quantificare l’importo dell’assegno di mantenimento.

Nel caso in cui il coniuge più debole non ha un’autonomia economica e si trova nell’oggettiva difficoltà di poterla avere, lo stesso ha il diritto ad avere un assegno che possa garantire l’indipendenza economica.

Pertanto, il tenore di vita non deve essere garantito, e se eri sposato con un milionario ha diritto ad avere un assegno per garantirti un tenore dignitoso di vita e non da “milionario”.

E’ molto importante evidenziare che tale interpretazione discende dal principio suddetto per il quale con il divorzio cessa il vincolo di solidarietà tra i coniugi.

Pertanto, la suddetta interpretazione vale solo per l’assegno divorzile e non per l’assegno di mantenimento da corrispondersi dopo la separazione. Quest’ultimo è ancora collegato al vecchio criterio del “tenore di vita”.

Analogamente, i criteri sopraesposti non si applicano in relazione ai figli: l’assegno di mantenimento per i figli deve garantire agli stessi un tenore di vita analogo a quello di quando i genitori erano ancora sposati.

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La durata del matrimonio e il reddito non sufficiente

La sentenza predetta ha creato diversi contrasti.

Alcuni Tribunali si sono in parte discostati dalla predetta pronuncia dando una particolare valenza ed importanza ad altri criteri correlati.

Primo tra tutti è la durata del matrimonio.

Da sempre tale criterio è stato elemento per decidere e determinare le corrette condizioni della separazione.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che un giovane coppia, sposata da pochi anni, non può considerarsi allo stesso modo di una coppia quarantennale.

La neo-moglie difficilmente potrà ottenere un assegno di mantenimento, anche considerando la breve durata del matrimonio.

Diversamente, alcuni Tribunali hanno ritenuto che in una coppia pluriennale, dovesse tenersi in particolare considerazione tale elemento tale da determinare anche la corresponsione di un proficuo assegno.

Analogamente, l’ipotesi di un reddito particolarmente basso da parte del coniuge più debole, secondo parte della giurisprudenza, sarebbe sufficiente per garantire un assegno da parte dell’altro coniuge.

La sentenza delle Sezioni Unite ed l’interpretazione definitiva

La Sezioni Unite con sentenza n. 18287 del 11.07.2018 fissa dei paletti importanti.

Sostanzialmente si ritiene che la sentenza Grilli sia non sufficiente. La valutazione della indipendenza economica deve essere ad ampio spettro.

Caso importante è quello del coniuge che nel tempo ha rinunciato alla carriera ed al propria percorso professionale, privilegiando gli impegni familiari e la cura dei propri figli (consentendo d’altra parte all’altro coniuge di poter svilupparsi in ambito lavorativo).

Questo significa che l’obbligo di solidarietà non può venire meno automaticamente.

I criteri per quantificare l’assegno di mantenimento secondo le SS.UU.

Schematicamente possiamo sintetizzarli in questo modo:

  • Divario tra i redditi dei due coniugi. Un differenza importante deve essere oggetto di valutazione.
  • Il contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e personale. In altri termini è necessario valutare quanto ciascun coniuge abbia contribuito alla formazione del patrimonio coniugale o dell’altro coniuge.
  • La durata del matrimonio. Elemento imprescindibile anche al fine di poter valutare le concrete conseguenze dei criteri suddetti.
  • Età anagrafica del richiedente l’assegno di mantenimento.
  • La concrete potenzialità lavorative del coniuge richiedente: la sua formazione, le sue mansione e possibilità di collocarsi nel mercato del lavoro.

Nell’elencazione manca il “tenore di vita” tenuto nel corso del rapporto coniugale.

Questo è un passaggio molto importante, in quanto, sebbene venga riconosciuto al coniuge la possibilità di bilanciare le condizione economiche e di vita tramite l’assegno di mantenimento, quest’ultimo non deve però garantire il tenore di vita precedente.

Utilizzando le parole delle Sezioni Unite possiamo dire che per determinare l’assegno divorzile conta il:

“contributo fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”

Possiamo dire che ‘importo dell’assegno di mantenimento deve garantire un tenore di vita adeguato in ragione del contributo fornito e non del tenore avuto in costanza di matrimonio.

Si legge:

“L’adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte”

L’assegno divorzile ha quindi una funzione compensativa di quanto derivante dal corso del rapporto matrimoniale e non una mera funzione assistenziale.

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