Falcidia e debiti IVA, ritenute e tributi UE
Rispetto ai crediti ordinari (e anche quelli connessi a pegno ed ipoteca), la legge 3/2012 prevede una disciplina più rigorosa per quanto riguarda le ritenute, i tributi dell’Unione Europea ed i debiti iva nel sovraindebitamento.
L’art. 7, comma primo, prevede:
[…] In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.
Pertanto, in questo caso, resta esclusa la possibilità di falcidiare tali crediti. Il pagamento dovrà essere integrale ed al massimo dilazionato nel tempo.
A ben vedere esistono diverse pronunce giurisprudenziali di apertura. Le stesse consentirebbero la possibilità di falcidiare l’IVA in determinate circostanze.
E’ importante evidenziare l’analogia tra tale previsione e quella prevista dall’art. 182-ter legge fall. in materia di transazione fiscale.
Sicuramente le due discipline sono da considerarsi analoghe e pertanto avranno risvolti ed evoluzioni giurisprudenziali affini.
Aprire ad una parziale falcidiabilità dei debiti iva nel sovraindebitamento significa ampliare enormemente la portata dell’istituto ed aumentare le possibilità di esito favorevole.
Quali sono i tributi dell’Unione Europea
Procedendo schematicamente, possiamo ricomprendere in tale categoria sicuramente:
- I prelievi riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli. In altri termini, tutti i prelievi, supplementi, elementi addizionali e altri diritti previsti dalle istituzioni comunitarie sugli scambi con i paesi non membri;
- dazi doganali;
- proventi dell’IVA;
- tributi previsti dai trattati CE, EURATOM e CECA.