Crediti muniti di privilegio: pegno o ipoteca nella procedura di sovraindebitamento

Sommario

I crediti privilegiati: pegno e ipoteca

Il pegno e l’ipoteca nel sovraindebitamento sono disciplinati dall’art. 7, comma primo, che stabilisce:

[…]È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. […]

Si introduce pertanto la possibilità di stralciare i crediti privilegiati derivanti dal pegno o dall’ipoteca. E’ però necessario verificare che quanto corrisposto dal debitore non sia comunque inferiore a quanto realizzabile in caso di procedura di liquidazione.

In altri termini, il legislatore, stante il privilegio sul credito, vuole appurare che comunque le ragioni del creditore non siano pregiudicate. Evidentemente, tale condizione si verificherebbe laddove il creditore ottenesse l’integralità del credito promuovendo direttamente l’esecuzione sul bene ipotecato o soggetto a pegno.

Sempre in merito al pegno e l’ipoteca nel sovraindebitamento, l’art. 8, comma 4, prevede che:

La proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Pertanto su tale tipologia di crediti è possibile prevedere anche una moratoria (sospensione pagamento) sino al termine massimo di un anno, ma solo nell’ipotesi di accordo con prosecuzione dell’attività di impresa oppure nel casi di piano del consumatore.

[nota]

La previsione prevista dall’art. 7 sul crediti privilegiati ricalca quelle contenute nel penultimo comma dell’art. 160 e 124, comma terzo, legge fall.
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