Dentro una cartella esattoriale possono essere iscritte importi dovuti per titoli diversi.
In relazione ad ogni tipologia avremo termini decadenza e prescrizione differenti.
Un ipotesi molto frequente è quella della sanzioni amministrative. Ad esempio non avete pagato un verbale per eccesso di velocità o altro similare. Se non pagate il verbale la Polizia Municipale o l’organo irrogante provvederà ad iscrivere le relative somme a ruolo e procedere all’esecuzione forzata tramite Equitalia e quindi notificandovi la cartella esattoriale.
Dalla multa alla cartella esattoriale
Per poter comprendere l’istituto della prescrizione in materia è necessario avere in mente come si svolge l’iter di contestazione e riscossione di una sanzione amministrativa.
Il primo step è l’accertamento: vi potrebbero contestare il verbale immediatamente (perchè ad esempio siete stati fermati dalla pattuglia); oppure successivamente (perchè l’infrazione è stata accertata tramite velox o apparecchiature similari).
In ogni caso, l’organo accertatore (esempio la Municipale) ha 90 gg di tempo per notificarvi il verbale di accertamento (gg 360 se residente all’estero). Decorso tale termine le somme NON sono più dovute.
Nel caso in cui il verbale di contravvenzione sia stato notificato correttamente l’utente può decidere di impugnare il verbale con relativo ricorso.
Scaduti i termini del ricorso la “fondatezza” della contravvenzione non è più discutibile e pertanto l’organo irrogante passa alla fase successiva: la riscossione.
Si procede pertanto ad iscrivere la somma a “ruolo” e trasmettere la stessa al concessionario per la riscossione (Equitalia), il quale a sua volta provvederà a notificarvi la cartella esattoriale.
Termine di prescrizione
Per le sanzioni amministrative (quali ad esempio quelle previste dal Codice della strada) il termine di prescrizione è di cinque anni dalla data dell’infrazione,
Difatti, l’articolo 28 della Legge n. 689/81, stabilisce che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Nel conteggio di tale periodo è però fondamentale verificare se vi siano degli eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Se ad esempio la polizia vi ha notificato, nelle more del suddetto procedimento, un’ordinanza di ingiunzione il termine di prescrizione decorrerà da tale ultimo atto (i cinque anni si conteggiano nuovamente da tale atto).
Analogamente se la cartella esattoriale è stata notificato entro i 5 anni, dopo la notifica della stessa il termine prescrizionale ricomincia ex novo.
Quando i 5 anni di prescrizione diventano 10 anni
Spesso si fa confusione e si crede che dopo la notifica della cartella esattoriale la prescrizione diventi di 10 anni.
In merito la giurisprudenza è pacifica nell’escludere tale interpretazione.
Tramite la notifica della cartella esattoriale NON vi è alcuna novazione e pertanto la prescrizione segue i termini precedenti previsti per ciascuna tipologia di debito (nel nostro caso rimarrà di 5 anni).
Vi è però un’eccezione !! L’eccezione è solo nel caso in cui vi sia stata in effetti “novazione” del titolo.
Il caso più frequente è quello della multa impugnata che comporta un giudizio davanti al Giudice. Nel caso in cui il Giudice affermi con sentenza che l’importo è dovuto avremo una “novazione del titolo”, in quanto la somma non è più dovuta in base al verbale irrogato ma bensì sulla base dell’intervenuta sentenza.
Pertanto, in questo caso la prescrizione passerà da 5 anni a 10 anni (termine prescrizionale della sentenze).